Amministratore di fatto non legittimato a impugnare l’atto di recupero della società (Cass. civ. Sez. V n. 16236 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’amministratore di fatto non è legittimato ad impugnare l’atto di recupero rivolto alla società, poiché la rappresentanza legale della stessa spetta esclusivamente agli amministratori nominati a norma di legge e risultanti da documentazioni pubbliche, quali il registro delle imprese. Ai sensi dell’art. 62 del d.P.R. n. 600 del 1973, la rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche è attribuita, ai fini tributari, a coloro che ne hanno l’amministrazione di fatto solo ove non sia determinabile l’amministratore di diritto secondo la legge civile. Ne consegue che, ove l’atto impositivo sia stato notificato e la ripresa fiscale effettuata nei confronti della società, la legittimazione ad agire non può radicarsi in capo all’amministratore di fatto. Questi, non essendo stato direttamente attinto dall’irrogazione delle sanzioni, non ne risponde ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326 del 2003.

Il Fatto

Una società aveva assunto oltre quattromila lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, poi riqualificati come rapporti a tempo indeterminato, maturando un credito d’imposta ai sensi dell’art. 7 della legge n. 388/2000. I crediti furono ceduti più volte e utilizzati in compensazione da una società cessionaria. Con atto di recupero, l’Agenzia delle Entrate intimò al ricorrente il pagamento di oltre duecentottantamila euro per asserita indebita compensazione.

L’atto fu notificato al contribuente in quanto ritenuto legale rappresentante di fatto della società coinvolta, il cui amministratore di diritto era altra persona. La C.T.P. di Modena respinse il ricorso, con sentenza confermata in appello dalla C.T.R. dell’Emilia-Romagna. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della legittimazione attiva dell’amministratore di fatto ad impugnare l’atto di recupero indirizzato alla società. Il contribuente lamentava che la notifica era stata eseguita nei suoi confronti pur essendo la società amministrata da un amministratore di diritto e, successivamente, da altra persona.

La Suprema Corte richiama il proprio orientamento consolidato: l’amministratore di fatto non è legittimato ad impugnare l’avviso di accertamento rivolto alla società, poiché la rappresentanza legale spetta esclusivamente agli amministratori nominati a norma di legge, risultanti da documentazioni pubbliche. Sono citate Cass., Sez. T-, n. 26702 del 12/09/2022, Cass., Sez. T-, n. 36034 del 22/11/2021 e Cass., Sez. T-, Ordinanza n. 29474 del 21/10/2021.

Il Collegio sottolinea come sia la stessa sentenza impugnata ad affermare che l’atto di recupero era stato notificato al contribuente quale “dominus” della società e che l’indebita utilizzazione in compensazione era stata posta in essere dalla società. Risulta quindi smentito che l’atto fosse stato notificato al contribuente quale imprenditore individuale.

La Corte aggiunge che la legittimazione non può radicarsi nemmeno considerando una responsabilità per il pagamento delle sanzioni amministrative tributarie. Non risulta, né è stato dedotto, che le sanzioni siano state irrogate nei confronti del contribuente quale persona fisica concorrente nell’illecito della società. Non essendo stato direttamente attinto dall’irrogazione, egli non ne risponde ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003.

La sentenza impugnata è pertanto cassata senza rinvio. Le spese dei giudizi di merito sono compensate, mentre quelle del giudizio di cassazione sono poste a carico del contribuente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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