Sponsorizzazioni sportive dilettantistiche: presunzione assoluta solo se provati tutti i requisiti (Cass. civ. Sez. V n. 4920 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, legge n. 289/2002 sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, solo a condizione che: il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; sia rispettato il limite quantitativo di spesa; la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor; il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale. Tale disposizione, di natura speciale e agevolativa, deroga al regime generale di deducibilità dei costi di cui all’art. 109 TUIR, ma la presunzione di inerenza e congruità opera soltanto se tutti i requisiti sono soddisfatti. L’onere della prova della loro sussistenza grava sul contribuente e non può ritenersi assolto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, della natura di ente non commerciale del soggetto sponsorizzato.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria notificava a una società in accomandita semplice un avviso di accertamento per la ripresa a tassazione di maggiori redditi, ai fini Irap e Irpef per l’anno 2012, contestando la deduzione di costi relativi a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, consistenti in contributi pubblicitari per associazioni sportive dilettantistiche e nella sponsorizzazione di manifestazioni artistiche. Alla rettifica del reddito societario seguiva la notifica di ulteriori avvisi ai soci per i rispettivi redditi personali.
La società e i soci impugnavano gli atti impositivi; la Commissione tributaria provinciale di Campobasso, riunite le impugnazioni, le accoglieva. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello e la Commissione tributaria regionale del Molise respingeva il gravame, ritenendo deducibili i costi perché afferenti a rapporti di sponsorizzazione e perché gli importi risultavano effettivamente corrisposti a mezzo assegni. L’Agenzia ricorreva allora per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
I due motivi di ricorso, scrutinati congiuntamente per connessione, sono ritenuti fondati. Con il primo l’Agenzia deduceva la violazione degli artt. 90, comma 8, legge n. 289/2002 e 2697 cod. civ., censurando la sentenza per aver ritenuto detraibili le spese di sponsorizzazione solo perché erogate in favore di un’associazione sportiva dilettantistica, senza verificare gli ulteriori requisiti. Con il secondo denunziava la violazione degli artt. 21 d.P.R. n. 633/1972, 109 d.P.R. n. 917/1986 e 2697 cod. civ., per avere la C.T.R. violato le regole di riparto dell’onere probatorio, reputando sufficienti la produzione dei contratti e degli assegni.
La Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 4612/2023; Cass. n. 8540/2020; Cass. n. 14232/2017), secondo cui la presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione opera solo al ricorrere di quattro condizioni: la natura dilettantistica del soggetto sponsorizzato, il rispetto del limite quantitativo di spesa, la finalizzazione della sponsorizzazione a promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor, l’effettiva realizzazione di una specifica attività promozionale.
Viene inoltre ribadito (Cass. n. 21452/2021) che la disposizione costituisce norma speciale, volta a derogare al regime generale di deducibilità dei costi di cui all’art. 109 TUIR, in funzione agevolativa del settore dilettantistico. Il peculiare regime fissa dunque una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni soltanto laddove risultino soddisfatti tutti i requisiti indicati.
Nel caso concreto la sentenza impugnata si è discostata da tali principi, limitandosi a valorizzare la circostanza che l’erogazione riguardasse un’associazione sportiva dilettantistica, senza indagare l’obiettivo della sponsorizzazione né l’effettiva realizzazione dell’attività promozionale, nonostante le specifiche considerazioni svolte dall’Amministrazione. Quanto all’onere della prova, la Corte ribadisce (Cass. n. 29510/2023; Cass. n. 16449/2016) che esso grava sul contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, estrinseco e neutrale, della natura di ente non commerciale dello sponsorizzato.
Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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