Disconoscimento di copia fotostatica e prova della notifica esattoriale (Cass. civ. Sez. V n. 19122 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione esattoriale, il disconoscimento della conformità della copia fotostatica all’originale non è idoneo a privare il documento di efficacia probatoria ove la parte si limiti a contestazioni generiche o onnicomprensive, essendo necessario indicare gli elementi differenziali rispetto all’originale. La prova della regolarità della notifica della cartella, dell’intimazione di pagamento e del pignoramento non richiede la produzione in giudizio dell’originale dell’avviso di ricevimento, non essendo tale adempimento previsto da alcuna norma né sanzionato con la nullità. Il giudice può accertare la conformità della copia all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. La mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento, ove non contestata anche in relazione ai vizi degli atti presupposti, determina la cristallizzazione della pretesa fiscale.

Il Fatto

L’agente della riscossione notificava al contribuente un atto di pignoramento di crediti verso terzi per il mancato pagamento di diverse cartelle esattoriali. Il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Mantova, che, premessa la propria carenza di giurisdizione in ordine ai crediti extratributari, lo rigettava, rilevando che la rituale notificazione e la mancata impugnazione dell’avviso di intimazione avevano inibito ogni contestazione sui vizi degli atti sottesi.

La CTR della Lombardia confermava la decisione, ribadendo la carenza di giurisdizione sui crediti extratributari. Il contribuente ricorreva quindi per cassazione con quattro motivi, depositando memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c.; l’Ufficio resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo e il secondo motivo, trattati unitariamente, sono infondati. Il punto centrale riguarda il disconoscimento della sottoscrizione, che secondo il giudice d’appello postulava la querela di falso, non essendo stato prodotto l’originale delle cartoline attestanti la notifica. La Corte corregge in parte la motivazione ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., richiamando il principio per cui, se l’agente produce una copia fotostatica della relata o dell’avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che ne contesti la conformità all’originale ex art. 2719 c.c. ha l’onere di specificare le ragioni dell’asserita difformità, essendo insufficiente un generico mero disconoscimento (Cass. n. 8604 del 2025).

Il disconoscimento idoneo richiede una dichiarazione chiara ed inequivoca sugli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all’originale, non bastando contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. n. 28096 del 2009). Deve indicare le parti contraffatte, quelle mancanti o quelle aggiunte e, se del caso, offrire elementi indiziari sul diverso contenuto (Cass. n. 23426 del 2020).

Quanto alla pretesa di produzione dell’originale della cartolina, la Corte osserva che la prova del perfezionamento della notifica non necessita di tale adempimento, non previsto da alcuna norma. Il disconoscimento della conformità della copia non ha gli effetti dell’art. 215, comma 2, c.p.c., perché non preclude al giudice di accertare la conformità all’originale anche per presunzioni (Cass. n. 12737 del 2018; Cass. n. 13701 del 2014; Cass. n. 14145 del 2014).

Anche per le intimazioni e per il pignoramento non sussiste onere probatorio dell’agente di esibire la copia integrale degli atti: ove il destinatario contesti la notifica, l’agente deve dare prova di averla eseguita regolarmente, senza necessità di produrre l’originale.

Il terzo motivo è infondato: la CTR ha valorizzato la notifica a mani proprie dell’intimazione, la cui mancata impugnazione, anche in relazione ai vizi degli atti presupposti, determina la cristallizzazione della pretesa. Il quarto motivo è infondato: sulla giurisdizione relativa alle cartelle contenenti l’ingiunzione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada è competente il giudice ordinario (Cass., Sez. Un., n. 25833 del 2007; Cass. n. 8928 del 2014). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *