Correzione manuale dati catastali illegittima per la TARSU (Cass. civ. Sez. 5 n. 23438 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, l’assoluta impossibilità di notificare l’avviso di fissazione dell’udienza a causa della morte della parte ricorrente costituita personalmente, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., impone la decisione della causa, in ragione dell’impulso d’ufficio che governa il processo di legittimità, se dagli atti non risulti l’esistenza di eredi del ricorrente nei cui confronti eseguire ulteriori tentativi di comunicazione, senza che siano ipotizzabili ulteriori attività di ricerca. In tema di TARSU, l’obbligo di denuncia dei locali e delle aree tassabili, sancito dall’art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507/1993, non può ritenersi adempiuto tramite una successiva annotazione manuale dei dati catastali operata d’ufficio dal funzionario comunale in sede di autotutela. È, pertanto, inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c. la censura che postuli la sufficienza di tale attività, nonché quella che, attingendo a questioni di fatto, esuli dalla ratio decidendi della sentenza impugnata, il cui sindacato è precluso al giudice di legittimità.
Il Fatto
Al contribuente era stato notificato un avviso di accertamento TARSU per l’anno 2012, emesso dal Comune sulla base di dati catastali che qualificavano i suoi immobili come unità a destinazione produttiva. Il contribuente aveva dedotto l’erroneità del calcolo, sostenendo che le risultanze catastali aggiornate, già rettificate in sede di autotutela dal Comune per l’anno 2010, indicavano una diversa e minore consistenza.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, valorizzando l’assenza di una denuncia di variazione. La Commissione tributaria regionale, adita in appello dal contribuente, dichiarava il gravame inammissibile, oltre che infondato, in quanto meramente reiterativo e privo di specifica confutazione della sentenza di prime cure. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato il decesso del ricorrente, costituitosi personalmente, e ha richiamato il principio per cui, in assenza di prova dell’esistenza di eredi, il processo di legittimità prosegue d’ufficio, imponendosi la decisione della causa senza ulteriori attività di ricerca, conformemente al precedente delle Sezioni Unite n. 2702 del 2026.
Nel merito, la censura del contribuente, volta a denunciare l’omesso esame di un atto di autotutela in cui il funzionario comunale aveva corretto manualmente i dati catastali e ricalcolato l’imposta, è stata ritenuta inammissibile. La Corte ha evidenziato che, in tema di TARSU, la denuncia dei locali tassabili deve essere presentata al Comune entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, come stabilito dall’art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507/1993. L’adempimento è a carico del contribuente ed è funzionale a consentire all’amministrazione di effettuare le proprie verifiche.
La Corte ha chiarito che la censura palesa un contrasto con gli orientamenti di legittimità, laddove vada interpretata nel senso della sufficienza dell’annotazione a mano del funzionario quale adempimento dell’onere dichiarativo. Nel caso di specie, non era stata contestata la mancanza della dichiarazione, né il difetto di prova della sua presentazione, elementi posti a fondamento della decisione impugnata.
Di conseguenza, le doglianze del ricorrente sono state ritenute, da un lato, esulanti dalla ratio decidendi e, dall’altro, afferenti a questioni di fatto il cui sindacato è precluso in sede di legittimità. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con conferma dell’obbligo del contribuente al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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