Visto di conformità infedele competenza direzione regionale domicilio fiscale professionista (Cass. civ. Sez. V n. 5026 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241 del 1997, a carico di chi rilascia il visto di conformità o l’asseverazione infedeli sulla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità dell’art. 13 d.m. n. 164 del 1999, ha funzione anche punitiva. Ne consegue che, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 39, la competenza all’iscrizione a ruolo dei relativi importi spetta alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, non già all’ufficio competente per il domicilio del contribuente assistito. Tale attribuzione non è derogabile e la sua violazione determina l’illegittimità dell’atto compiuto in difetto di competenza.
Il Fatto
Un professionista abilitato all’assistenza fiscale, su incarico di un Centro autorizzato di assistenza fiscale, appose il proprio visto di conformità sui documenti allegati al modello 730 di un contribuente. All’esito del controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973, l’ufficio provinciale ritenne il visto infedele e iscrisse a ruolo a carico del professionista l’imposta, la sanzione e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente assistito.
Il professionista impugnò la cartella di pagamento, deducendo il difetto di competenza dell’ufficio che aveva proceduto e l’applicabilità della disciplina più favorevole sopravvenuta. La Commissione tributaria provinciale accolse parzialmente il ricorso, rideterminando le sole sanzioni. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigettò gli appelli. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate; il professionista resiste con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il primo motivo di ricorso incidentale, per la sua attitudine a definire l’intera controversia. Il quesito riguarda l’individuazione dell’ufficio competente a esercitare la pretesa verso il professionista che ha apposto il visto infedele.
Il Collegio richiama l’orientamento già formatosi sulla medesima fattispecie, tra le stesse parti, secondo cui la responsabilità in esame ha funzione anche punitiva. Da ciò discende che la competenza all’iscrizione a ruolo appartiene alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, e non all’ufficio competente per il contribuente assistito.
La Corte qualifica l’attribuzione come inderogabile: l’atto compiuto in violazione di essa è illegittimo. Il richiamo è esplicito a Cass. n. 11660/2024 e, conformi, tra le stesse parti, a Cass. n. 14796/2024, Cass. n. 14792/2024, Cass. n. 14787/2024 e altre pronunce coeve.
Non ravvisando argomenti per discostarsi, il Collegio accoglie il primo motivo di ricorso incidentale. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del professionista, dichiarando la nullità dell’atto impugnato per incompetenza dell’ufficio che ha provveduto.
Restano assorbiti il ricorso principale erariale e il secondo motivo di ricorso incidentale. La novità della questione e la recente formazione dell’orientamento inducono a compensare integralmente le spese di merito e di legittimità.
Nota della Redazione
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