Correzione dell’errore materiale per l’omessa distrazione delle spese di lite (Cass. civ. Sez. 5 n. 19365 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. è applicabile anche ai provvedimenti della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dalla riforma “Cartabia” (d.lgs. n. 149/2022, in vigore dal 1° gennaio 2023). Costituisce errore materiale emendabile l’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese processuali in favore del difensore che ne abbia fatto richiesta, quale antistatario, in calce alla comparsa di costituzione. La correzione può essere domandata dalla parte interessata, ma anche rilevata d’ufficio dalla Corte, ai sensi dell’art. 1-bis, comma 1, lett. l), n. 2), del d.l. n. 168/2016, convertito nella l. n. 197/2016. Il provvedimento emendativo non incide sul merito della decisione, ma integra il dispositivo, attribuendo al difensore antistatario il diritto alla refusione delle spese di lite.
Il Fatto
La controversia trae origine da un giudizio di legittimità, deciso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 9601/25, con cui era stato rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia. In tale sede, la società contribuente, vittoriosa, era stata rappresentata da un difensore che, in calce al controricorso, aveva dichiarato di essere antistatario, chiedendo la distrazione delle spese processuali.
La Corte di legittimità, nel condannare l’Agenzia alla refusione delle spese di lite, aveva però omesso di pronunciarsi sull’istanza di distrazione. Il difensore ha quindi proposto ricorso ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., chiedendo la correzione dell’errore materiale consistente nella mancata statuizione sulla distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accertato la sussistenza del vizio denunciato, rilevando che, in calce al controricorso depositato nella causa definita con l’ordinanza n. 9601/25, il difensore aveva espressamente dichiarato di essere distrattario. Tale richiesta, tuttavia, non aveva trovato riscontro nel dispositivo del provvedimento, che aveva disposto la condanna alle spese senza alcuna statuizione sulla loro attribuzione.
La Corte ha quindi escluso ogni dubbio sull’ammissibilità del procedimento emendativo, precisando che la disciplina di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. trova applicazione anche avanti al giudice di legittimità. A conferma di ciò, il Collegio ha richiamato il nuovo testo dell’art. 391-bis cod. proc. civ., come riformato dall’art. 3, comma 28, del d.lgs. n. 149/2022 (c.d. riforma “Cartabia”), la cui efficacia decorre dal 1° gennaio 2023. Tale novella, in virtù della disciplina transitoria di cui all’art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 149/2022, è applicabile anche ai processi notificati anteriormente, per i quali a tale data non fosse ancora stata fissata l’adunanza camerale.
Il Collegio ha inoltre evidenziato che, per effetto della modifica apportata all’art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ. dall’art. 1-bis, comma 1, lett. l), n. 2), del d.l. n. 168/2016, convertito nella l. n. 197/2016, la correzione può essere non solo domandata dalla parte, ma anche rilevata d’ufficio dalla Corte. Nel caso di specie, l’istanza era stata ritualmente proposta e risultava fondata, poiché la mancata pronuncia sulla distrazione costituiva un errore materiale emendabile, non essendovi alcuna valutazione di merito da riesaminare.
In accoglimento del ricorso, la Corte ha disposto che nel dispositivo dell’ordinanza n. 9601/25, dopo le parole «agli accessori di legge», debba intendersi aggiunta la locuzione «con distrazione in favore del difensore della controricorrente», con conseguente obbligo per la cancelleria di provvedere agli adempimenti di competenza.
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Nota della Redazione
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