Raddoppio dei termini per seri indizi di reato e specificità dell’appello tributario (Cass. civ. Sez. V n. 20556 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, i termini di decadenza previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600/1973 per le imposte sui redditi e 57 del d.P.R. n. 633/1972 per l’IVA sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen., indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’esercizio dell’azione penale e dal relativo esito. Non si tratta di un raddoppio in senso proprio, ma di un nuovo termine di decadenza, il cui presupposto va accertato dal giudice tributario, se richiesto, con valutazione ora per allora. In via processuale, la specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art. 342 cod. proc. pen. non esige formule sacramentali: è sufficiente l’esposizione, anche succinta, delle ragioni di fatto e di diritto poste a base dell’impugnazione.

Il Fatto

La Guardia di Finanza avviava una verifica nei confronti di una società in accomandita semplice, estendendola a più annualità. Per l’anno 2006 i verificatori contestavano la contabilizzazione di fatture passive relative a lavori di costruzione, con indicazione generica della prestazione, e di fatture per fornitura di pellami emesse da una ditta risultata evasore totale, priva di sede effettiva e di dipendenti. Disconosciuta l’IVA in detrazione ed esclusa la componente negativa di reddito, l’Ufficio notificava avvisi di accertamento sia alla società, sia ai soci per il reddito da partecipazione.

La CTP accoglieva i ricorsi riuniti. La CTR rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo non sussistenti i presupposti del raddoppio dei termini e non specifici i motivi di gravame. L’Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi; società e soci resistevano con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si addebitava alla CTR di aver esaminato una questione mai devoluta in appello, è infondato. La Corte rileva che la questione di decadenza era stata veicolata ab initio dalla contribuente e ribadita in grado d’appello, risultando eccentrica la censura rispetto al thema decidendum effettivamente delineatosi.

Il secondo motivo è fondato. La Corte ricorda che l’art. 37, comma 24, del d.l. n. 223/2006, convertito, ha modificato il terzo comma dell’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, e che il comma 25 ha introdotto analoga previsione nell’art. 57 del d.P.R. n. 633/1972. In presenza di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia per i reati tributari, i termini ordinari sono raddoppiati. Secondo la giurisprudenza richiamata, si tratta di un nuovo termine di decadenza, applicabile in presenza di seri indizi di reità, dato obiettivo non rimesso alla discrezionalità dell’Ufficio ma verificabile dal giudice. Il raddoppio non è escluso dalla prescrizione del reato né dall’archiviazione della denuncia, rilevando il doppio binario tra giudizio penale e tributario.

La Corte esclude l’incidenza dello ius superveniens: le modifiche dell’art. 2 del d.lgs. n. 128/2015 e dei commi 130-132 dell’art. 1 della legge n. 208/2015 non si applicano agli avvisi già notificati, in forza delle disposizioni transitorie e di salvaguardia. Ne deriva che il raddoppio discende dal mero riscontro dell’obbligo di denuncia, indipendentemente dal suo adempimento; il giudice tributario dovrà però controllare, se richiesto, la sussistenza dei presupposti con prognosi postuma, accertando che l’Amministrazione non abbia fatto uso pretestuoso della norma.

Il terzo motivo è parimenti fondato. L’appello è mezzo a devoluzione piena: la specificità dei motivi non richiede particolare rigore di forme, essendo sufficiente che siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto, con indicazione dei punti e dei capi e delle ragioni della riforma. Richiamate le Sezioni Unite n. 36481 del 2022, la Corte osserva che l’atto d’appello dell’Ufficio enucleava partitamente le censure, in particolare sulla genericità delle fatture e sulla natura della ditta fornitrice, ponendo il giudice in condizione di cogliere il significato delle doglianze.

Il quarto motivo, che deduceva la motivazione apparente della sentenza, è infondato: la CTR ha spiegato “a suo modo” le ragioni del convincimento, con motivazione esistente e sufficiente, che non attinge la soglia del minimo costituzionale. La Corte accoglie pertanto il secondo e il terzo motivo, rigetta il primo e il quarto, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Basilicata in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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