Visto di conformità infedele, competenza della direzione regionale (Cass. civ. Sez. V n. 5025 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241 del 1997, a carico di chi rilascia il visto di conformità infedele su dichiarazione presentata con le modalità dell’art. 13 d.m. n. 164 del 1999, ha funzione anche punitiva. Ne consegue che la competenza all’iscrizione a ruolo, nei confronti di tali soggetti, di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente spetta alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. Tale attribuzione non è derogabile: l’atto compiuto in violazione di essa è illegittimo.

Il Fatto

Un professionista abilitato all’assistenza fiscale, su incarico di un centro autorizzato, aveva apposto il proprio visto di conformità sui documenti allegati alla dichiarazione di un contribuente assistito, relativa all’annualità d’imposta 2014. All’esito del controllo formale della dichiarazione, l’ufficio provinciale dell’Agenzia delle entrate ritenne il visto infedele e iscrisse a ruolo a carico del professionista l’imposta, la sanzione pari al trenta per cento e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente.

Notificata la cartella di pagamento, il professionista l’impugnò, deducendo il difetto di competenza dell’ufficio procedente e la sopravvenuta modifica normativa che avrebbe ridotto la misura della somma dovuta. La commissione tributaria provinciale rigettò il ricorso e la corte di giustizia tributaria di secondo grado confermò la decisione. Il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, ha investito la Corte della questione di competenza e della disciplina applicabile ratione temporis.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997, nella versione vigente ratione temporis, che attribuisce alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore il potere di contestare le violazioni e irrogare le sanzioni. Il ricorrente sostiene che tale regola valga anche per il rilascio del visto infedele su dichiarazione presentata tramite un centro autorizzato, con conseguente incompetenza dell’ufficio provinciale che aveva iscritto a ruolo.

La Corte ritiene il motivo fondato. Richiamando un proprio orientamento già espresso sulla medesima fattispecie, osserva che la responsabilità del soggetto che rilascia il visto infedele non ha natura meramente risarcitoria, ma assolve anche a una funzione punitiva. Da ciò deriva l’applicazione del criterio di competenza dettato dal comma 2 del citato art. 39, che individua l’ufficio competente in base al domicilio fiscale del trasgressore, cioè del professionista che ha apposto il visto, e non del contribuente assistito.

Il Collegio ribadisce che si tratta di competenza funzionale e territoriale inderogabile. La sua violazione non è una mera irregolarità, ma determina l’illegittimità dell’atto compiuto dall’ufficio privo del relativo potere, con conseguente invalidità dell’iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento che ne costituisce il presupposto.

Accolto il primo motivo, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, il ricorso introduttivo è accolto per la nullità dell’atto impugnato in primo grado. Restano assorbiti il secondo motivo, sull’applicazione del favor rei alla misura della sanzione, e il terzo, sulla disciplina delle spese. La novità della questione e la recente formazione di un orientamento di legittimità in materia giustificano la compensazione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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