Improcedibilità ricorso per tardiva iscrizione a ruolo e sanzione art 96 cpc (Cass. civ. Sez. III n. 5048 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione notificato e non iscritto a ruolo dal ricorrente nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notifica è improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile. L’improcedibilità è rilevabile anche d’ufficio e non è sanata dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il controricorso senza eccepirla. La sanzione processuale non è disponibile dalle parti, trattandosi di termine perentorio che deve essere rispettato a pena di decadenza, anche ai sensi dell’art. 152 c.p.c. La declaratoria di improcedibilità, se interviene a seguito dell’iscrizione a ruolo richiesta dalla parte cui il ricorso è stato notificato, rende applicabile il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla richiesta del ricorrente di ottenere dalla società la somma indicata come vincita “Jackpot” risultante dal ticket di una giocata effettuata a un sistema di gioco Videolottery. Il Tribunale ha rigettato la domanda, escludendo che il possesso della ricevuta fosse sufficiente e richiamando la necessaria convalida della vincita da parte del sistema attraverso la procedura di validazione, non intervenuta per l’accertato malfunzionamento del sistema. La Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi. La parte resistente ha notificato e depositato controricorso senza eccepire l’improcedibilità del ricorso principale, provvedendo essa stessa all’iscrizione a ruolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare e dirimente l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c. Il ricorso risulta notificato il 23 settembre 2022 e non iscritto a ruolo dal ricorrente entro i successivi venti giorni. L’iscrizione è stata invece richiesta dalla controricorrente.
La Corte ricostruisce l’onere processuale: l’art. 369 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, pone a carico del ricorrente il deposito del ricorso, degli atti e dei documenti, con termine di venti giorni dall’ultima notifica, presidiato dalle sanzioni dell’inammissibilità e dell’improcedibilità richiamate dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Nel caso concreto nulla di ciò è stato compiuto dal ricorrente.
Il principio è consolidato: l’omesso o tardivo deposito del ricorso dopo la scadenza del ventesimo giorno comporta l’improcedibilità, rilevabile anche d’ufficio. La Corte richiama numerosi precedenti, tra cui Cass. civ., Sez. III, n. 27079 del 2024, Cass. civ., Sez. V, n. 26678 del 2024, Cass. civ., Sez. II, n. 17329 del 2024 e Cass. civ., Sez. VI-2, n. 16799 del 2020. L’improcedibilità non è sanata dalla mancata eccezione della controricorrente, perché il termine è perentorio e la sanzione non è disponibile dalle parti, in forza anche dell’art. 152 c.p.c., come ribadito da Cass. civ., Sez. II, n. 7157 del 2023 e Cass. civ., Sez. III, n. 1580 del 2022.
Quanto alle spese, l’iscrizione a ruolo da parte della controricorrente ne evidenzia l’interesse al recupero e a evitare la riproposizione del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
La Corte richiama infine il principio delle Sezioni Unite n. 20621 del 2023: la pronuncia che dichiara l’improcedibilità a seguito dell’iscrizione a ruolo richiesta dalla parte notificata deve attestare i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Il Collegio dà atto della sussistenza di tali presupposti a carico del ricorrente. Avendo il giudizio definito in conformità della proposta, applica inoltre l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dall’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.
Nota della Redazione
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