Premio speciale facchini: la specialità dell’art. 42 prevale sul d.lgs. 423/2001 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5096 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina del premio speciale unitario di cui all’art. 42 T.U. n. 1124/1965, quale risultante a seguito del D.M. 15.7.1987 n. 604700, conserva la propria specialità rispetto alla regola generale dell’art. 41 e non è tacitamente abrogata dall’art. 3 d.lgs. n. 423/2001. La portata precettiva di tale ultima disposizione resta circoscritta alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini del premio ordinario. In assenza di una relazione di incompatibilità tra le due fonti, opera il principio secondo cui lex posterior generalis non derogat priori speciali, con la conseguenza che gli importi del premio speciale possono essere modificati solo mediante apposito decreto ministeriale, su delibera dell’istituto assicuratore. È infondata la censura di giudicato interno quando l’appello contesti la conformità a diritto dell’interpretazione offerta dal primo giudice, poiché in tal caso ciò che rileva è la correttezza della soluzione e non le singole ragioni spese a sostegno.
Il Fatto
Una società cooperativa che svolge attività di facchinaggio aveva agito nei confronti dell’INAIL per sentir accertare il proprio diritto a versare il premio unitario speciale ex art. 42 D.P.R. n. 1124/1965 secondo i criteri del D.M. 15 luglio 1987 n. 604700, con restituzione delle maggiori somme pretese dall’ente a partire dal 2012 e con decorrenza retroattiva dal 2007. In via subordinata, la cooperativa aveva chiesto l’accertamento del diritto a percepire le somme corrisposte ai soci lavoratori a titolo integrativo rispetto all’indennizzo INAIL.
Il Tribunale di Reggio Emilia aveva accolto la domanda principale; la Corte d’Appello di Bologna, in riforma, l’aveva rigettata, affermando che il premio speciale dovesse essere calcolato, quanto all’imponibile contributivo, sulla retribuzione effettiva dovuta ai soci, in applicazione dell’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 423/2001. Da qui il ricorso per cassazione della cooperativa, articolato in sette motivi.
La Motivazione della Corte
Esaminando congiuntamente i motivi dal secondo al quinto, la Corte ne ha riconosciuto la fondatezza, dando continuità ai principi già affermati con la sentenza n. 16905 del 19.6.2024. Il punto di partenza è la constatazione che il premio speciale unitario non si determina secondo il criterio normale dell’art. 41 — prodotto tra tasso di tariffa e massa delle retribuzioni — ma in relazione a un importo fisso, normalmente pro capite, stabilito dal decreto ministeriale. Anche quando la retribuzione entra in rilievo, ciò avviene ai fini di un adeguamento del premio fissato in misura edittale.
La Corte ha ribadito la specialità della regolamentazione dell’art. 42 rispetto a quella generale dell’art. 41, già riconosciuta in plurime decisioni (Cass. n. 9432 del 2007, Cass. nn. 73, 158 e 11056 del 2014). Tale specialità si fonda sulla variabilità, se non sulla precarietà, dei redditi dei lavoratori appartenenti agli organismi associativi e sulla conseguente necessità di ancorare l’obbligazione contributiva a parametri di più facile accertamento. Il presupposto del premio speciale — la difficoltà di determinare il premio nei modi ordinari — non è venuto meno per effetto dell’innovazione del 2001.
Ne consegue che la portata dell’art. 3 d.lgs. n. 423/2001 deve ritenersi circoscritta alla previsione dell’art. 41, che rinvia alle retribuzioni effettive o convenzionali. La Corte ha poi richiamato l’orientamento consolidato secondo cui una fonte regolamentare di attuazione di una fonte legislativa può essere abrogata tacitamente solo in via riflessa, se la legge successiva abbia effetti abrogativi della norma primaria e la permanenza della disciplina regolamentare risulti incompatibile con la nuova legge (Cass. n. 13252 del 2006). Nel caso di specie tale incompatibilità non è ravvisabile, con applicazione del principio lex posterior generalis non derogat priori speciali.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, affermando che gli importi del premio speciale possono essere modificati solo con apposito decreto ministeriale. Il primo motivo, relativo alla dedotta formazione del giudicato interno, è stato respinto: il principio invocato dalla ricorrente (Cass. Sez. Un. n. 10847 del 2022) riguarda il ricorso per cassazione e presuppone una pluralità di ragioni autonome, mentre rispetto all’interpretazione di una norma rileva la correttezza della soluzione adottata. Assorbiti il sesto e il settimo motivo, la causa è stata rinviata alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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