Rimborso costi fideiussione calcolato su importo garantito e controcredito erariale (Cass. civ. Sez. V n. 12244 del 08.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso del costo delle fideiussioni di cui all’art. 8, comma 4, della legge n. 212 del 2000, la quota proporzionale dei costi da restituire al contribuente va determinata ponendo a raffronto due soli valori: l’importo garantito, cioè la somma per cui è stata prestata la polizza, e il controcredito erariale esistente al momento dell’erogazione del rimborso. È invece erroneo assumere come base di calcolo l’ammontare complessivo dei carichi pendenti originari, poiché simili valori sono estranei al rapporto fideiussorio e al rapporto d’imposta. La garanzia risponde a funzione indennitaria e mantiene autonomia rispetto al rapporto tributario. Le sanzioni non entrano nel computo dell’importo da garantire, formato dai soli tributi e interessi chiesti a rimborso.
Il Fatto
La società contribuente aveva chiesto all’amministrazione finanziaria il rimborso parziale dei costi sostenuti per ottenere una fideiussione bancaria, necessaria a garantire i carichi pendenti in pendenza della procedura di rimborso dei crediti IVA maturati negli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010. L’Ufficio aveva riconosciuto il rimborso nella misura del 19,21 per cento, applicando una formula basata sul rapporto tra importo massimo della garanzia e totale rideterminato. La contribuente ha impugnato il diniego parziale.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l’appello della società riconoscendo il rimborso nella misura del 71 per cento. Ha ritenuto che la percentuale andasse calcolata sull’intero ammontare dei carichi pendenti iniziali, e non sull’importo garantito, perché il maggiore o minore rimborso dipenderebbe dalla percentuale di illegittimità delle pretese erariali e non dall’infedeltà fiscale del contribuente. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione per violazione dell’art. 8, comma 4, della legge n. 212 del 2000.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato inammissibile l’eccezione di difetto di autosufficienza sollevata dalla controricorrente. I documenti richiamati risultano allegati al ricorso e presenti nel fascicolo telematico; la censura è incentrata su un error in iudicando che non implica un diverso accertamento dei fatti, pacifici tra le parti, rendendo superflua la loro riproduzione.
Nel merito il motivo è stato ritenuto fondato. La disposizione censurata delinea una disciplina compiuta, idonea a fondare un diritto soggettivo perfetto del contribuente alla reintegrazione patrimoniale, come già affermato da Cass., Sez. 5, n. 16409 del 05.08.2015. Muovendo dalla prospettiva unionale di tutela del contribuente da ogni rischio finanziario connesso alle modalità di rimborso, la Corte ha ribadito l’autonomia della garanzia, che risponde a funzione indennitaria e non satisfattoria, richiamando Cass., sez. un., n. 3947 del 18.02.2010 e Cass., Sez. 5, ord. n. 5508 del 28.02.2020.
Ne deriva che nella quantificazione della quota proporzionale del costo fideiussorio i valori da porre a raffronto sono, da un lato, l’importo garantito e, dall’altro, il controcredito erariale esistente alla data di erogazione del rimborso. La sentenza impugnata ha invece assunto a base del calcolo l’originario controcredito dell’erario e quello successivamente rideterminato in diminuzione, adottando valori estranei al rapporto fideiussorio.
La Corte ha poi escluso che sull’onere fideiussorio abbia inciso l’entità complessiva dei carichi pendenti al momento della stipula, circostanza non dimostrata e comunque idonea a incidere sul costo della garanzia, non contestato. Ha inoltre rilevato il deficit logico della tesi dell’appello: a fronte di una garanzia di poco superiore a trentuno milioni e di un controcredito attuale di poco superiore a venticinque milioni, il rimborso del 71 per cento risulterebbe sproporzionato rispetto ai valori ancora in gioco. Quanto alle sanzioni, queste non potevano essere incluse nell’importo da garantire, costituito dai soli tributi e interessi chiesti a rimborso.
Il ricorso è stato quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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