Prescrizione contributiva gestione separata: dies a quo dal termine differito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5098 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi previdenziali dovuti alla gestione separata, la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il d.lgs. n. 241/1997, art. 12, comma 5, devolve a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità di modificare i termini degli adempimenti contributivi; per i redditi prodotti nel 2009, il D.P.C.M. 10 giugno 2010 ha differito il pagamento dal 16 giugno 2010 al 6 luglio 2010, senza maggiorazioni. Tale differimento sposta in avanti il dies a quo del quinquennio prescrizionale e opera sul piano oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile a quelle per cui sono stati elaborati gli studi di settore, a prescindere dall’adesione del professionista al regime dei minimi.

Il Fatto

L’INPS impugnava la sentenza della Corte d’appello di Torino che, respingendo il gravame dell’Istituto avverso la pronuncia del Tribunale di Asti, aveva accolto l’opposizione a un avviso di addebito e dichiarato insussistente l’obbligo di iscrizione alla gestione separata in capo a una professionista. La Corte territoriale aveva deciso accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata in appello dall’originaria ricorrente.

La questione approdava in Cassazione perché il giudice di merito aveva ritenuto prescritti i contributi senza considerare la data prevista dal decreto per il pagamento degli stessi e senza tener conto di un atto interruttivo anteriore, già allegato nel giudizio di primo grado.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso. La deduzione per la prima volta in sede di legittimità di una normativa diversa da quella invocata nei gradi di merito è ammissibile, salvo che comporti il necessario esame dei presupposti di fatto richiesti dalla differente disciplina. Il profilo della prescrizione, inoltre, resta sub iudice in tutti gli aspetti rilevanti, sicché l’Istituto può censurare l’individuazione del corretto dies a quo.

Nel merito, il motivo è stato ritenuto fondato. La Corte ha ricordato che la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tuttavia, il d.lgs. n. 241/1997, art. 12, comma 5, consente di modificare quei termini con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti e delle esigenze organizzative dell’amministrazione.

Per i redditi prodotti nel 2009, il D.P.C.M. 10 giugno 2010 ha differito il pagamento dei contributi dal 16 giugno 2010 al 6 luglio 2010, senza maggiorazioni. Da tale termine l’INPS poteva far valere i propri diritti, con la conseguenza che esso rappresenta il dies a quo dal quale computare il quinquennio prescrizionale.

Quanto alle implicazioni soggettive del differimento, la Corte ha chiarito che esso concerne tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, e non soltanto coloro che, in concreto, a tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime di imposizione. Rileva il fattore oggettivo dell’attività esercitata, non la condizione soggettiva del singolo professionista.

La sentenza impugnata, nel far decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2010, ha trascurato il differimento al 6 luglio 2010 ed è incorsa nell’errata applicazione della disciplina della prescrizione. Né poteva dirsi incontestata la data del primo atto interruttivo, poiché risultava già dal fascicolo di primo grado un avviso anteriore. Il ricorso è stato pertanto accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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