Querela di falso ammessa contro la fotocopia non disconosciuta (Cass. civ. Sez. II n. 5194 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro il documento prodotto in copia fotostatica, senza previo disconoscimento della sua conformità all’originale. L’efficacia probatoria piena della scrittura privata, che la fotocopia conforme all’originale è idonea a esprimere, si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso esperito avverso la copia stessa. La mancata produzione dell’originale non preclude la querela né l’esito del giudizio, poiché il difetto dell’originale assume rilievo solo quando la contestazione non attenga al contenuto, ma all’esistenza stessa del documento, con finalità di espungerlo dall’ordinamento in quanto artificiosamente creato. Se l’esperita indagine grafologica non conferma la non autenticità del documento, la querela non può trovare accoglimento.

Il Fatto

Il titolare di un’impresa individuale conveniva in giudizio la società committente davanti al Tribunale per accertare l’inadempimento dell’obbligazione di pagamento del saldo di un appalto e ottenere la condanna al versamento del residuo.

La società evocata in causa allegava una scrittura privata del 26 aprile 2012, sottoscritta a saldo e quietanza liberatoria, di formalizzazione dell’accordo sul corrispettivo; l’attore proponeva querela di falso in via incidentale, contestando la falsità sia della sottoscrizione sia del testo. Il Tribunale accoglieva la querela, dichiarando falsa la copia fotostatica della scrittura, valorizzando la condotta processuale della società, che non aveva prodotto l’originale. La Corte d’appello, in riforma, rigettava la querela. Il ricorrente impugnava la decisione per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte esamina l’unico motivo, che denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 221, 223 e 225 c.p.c., in riferimento all’art. 2702 c.c. e agli artt. 88 e 116 c.p.c., per avere la Corte di merito disatteso la querela di falso benché l’originale non fosse stato prodotto nel giudizio di primo grado.

Il motivo è infondato. La Corte distrettuale ha accertato che, per mera svista, nel primo grado era stata prodotta un’ulteriore copia fotostatica anziché l’originale: ciò non impediva di valorizzare le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio in materia grafologica, che aveva potuto verificare l’autenticità della scrittura anche sulla copia, senza che ne fosse mai stata disconosciuta la conformità all’originale.

La Cassazione enuncia il principio per cui, in caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso esperita direttamente contro la fotocopia, senza previo disconoscimento della conformità all’originale, perché l’efficacia probatoria piena della copia della scrittura privata conforme all’originale alterato o contraffatto può essere rimossa con il giudizio di falso. Richiama sul punto Sez. 2 n. 8718 del 28/03/2023, Sez. 3 n. 32219 del 13/12/2018 e Sez. 1 n. 5350 del 10/06/1996.

La Corte precisa che non assume rilevanza decisiva la produzione dell’originale in appello. Richiamando Sez. 5 n. 24029 del 06/09/2024, chiarisce che la fattispecie del diniego di originale ricorre quando la contestazione non attenga al contenuto, ma all’esistenza stessa del documento, al fine di espungerlo dall’ordinamento in quanto artificiosamente creato: solo allora, all’esito della querela, emerge la non autenticità del documento. Nel caso di specie ciò non è avvenuto, avendo la sentenza impugnata preso atto degli esiti della perizia grafologica, che ricondussero il documento alla paternità e alla sottoscrizione del ricorrente.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese. Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., trova applicazione l’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., con condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, di una somma equitativamente determinata e, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro. Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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