Contrattazione di prossimità e efficacia erga omnes dell’accordo aziendale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19403 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 8 d.l. n. 138/2011, conv. con modif. in legge n. 148/2011, prevede uno specifico meccanismo affinché i contratti e gli accordi collettivi aziendali acquisiscano efficacia erga omnes. L’accordo sindacale di prossimità, ove concorrano tutti i presupposti cui la norma lo condiziona, diventa valido per tutti i lavoratori interessati, anche se iscritti ad associazioni sindacali non rappresentate o minoritarie nella rappresentanza sindacale operante in azienda. In tema di contrattazione aziendale, l’interpretazione degli accordi è riservata al giudice di merito, in ragione della loro efficacia limitata. Ne consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso che invochi l’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per accordi sindacali aziendali privi del rango di contratti collettivi nazionali.

Il Fatto

Il lavoratore aveva convenuto in giudizio la società datrice di lavoro per ottenere il pagamento per intero della quattordicesima mensilità degli anni 2013, 2014 e 2016, che era stata decurtata del 50% in forza di accordi aziendali di solidarietà. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’Appello di Ancona aveva confermato la decisione.

Il giudice di appello aveva ritenuto che la decurtazione non derivasse dall’accordo aziendale del 16.5.2018 — successivo alla cessazione del rapporto, avvenuta nel 2016 — ma dai precedenti contratti di solidarietà del 23.5.2013 e del 29.12.2014, intervenuti prima della maturazione degli emolumenti, e che l’accordo del 2018 fosse meramente ricognitivo del mancato avveramento della condizione sospensiva. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo e il terzo motivo, con cui il ricorrente lamentava l’omesso esame di punti decisivi, sono stati dichiarati inammissibili per la presenza di una pronuncia di merito cd. doppia conforme, ai sensi dell’art. 360, comma 4, c.p.c. La Corte richiama il principio secondo cui, quando la decisione di appello conferma quella di primo grado per le stesse ragioni, il ricorso può essere proposto solo per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c., restando esclusa la censura ex n. 5 (v. Cass. n. 29715/2018, n. 7724/2022, n. 5934/2023, n. 26934/2023, n. 7168/2024). La Corte aggiunge che, se i motivi fossero stati proposti come omessa pronuncia ex n. 4, sarebbero ugualmente inammissibili per difetto di autosufficienza, non essendo la Corte legittimata a un’autonoma ricerca degli atti (da ultimo, Cass. 28072/2021).

Il secondo e il quarto motivo, connessi perché entrambi concernenti la denunciata violazione dell’art. 8 d.l. n. 138/2011, conv. con modif. in legge n. 148/2011, sono stati respinti nel merito. I contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l’unica eccezione dei lavoratori che, aderendo a un’organizzazione sindacale diversa, ne condividano l’esplicito dissenso dall’accordo (v. Cass. n. 31201/2021).

La Corte ricostruisce i presupposti di applicabilità della norma: l’accordo deve essere sottoscritto da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda; deve essere sottoscritto sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze; deve perseguire un interesse collettivo della comunità dei lavoratori in azienda ed essere finalizzato a una delle causali contemplate dalla norma; deve riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione. L’accordo di prossimità, stante il suo carattere eccezionale, può derogare alle disposizioni di legge e di contratto collettivo con efficacia generale (v. Cass. n. 27764/2023).

Nel caso di specie, la Corte osserva che le circostanze denunciate dal ricorrente non sono dirimenti. Quanto alla iscrizione a un sindacato non rappresentato nella RSU, una volta ricorrenti i presupposti di applicabilità, l’accordo di prossimità diventa valido per tutti i lavoratori interessati. Quanto alla cessazione del rapporto prima dell’accordo del 2018, la Corte di merito ha correttamente interpretato tale accordo come meramente ricognitivo del mancato avveramento della condizione sospensiva stipulata negli accordi precedenti, quando il rapporto era in essere.

La Corte ribadisce, infine, che è riservata al giudice di merito l’interpretazione degli accordi aziendali, in ragione della loro efficacia limitata, diversa da quella dei contratti collettivi nazionali (v. Cass. n. 2625/2010 e successive conformi). Pertanto il motivo che invoca l’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per accordi sindacali aziendali privi del rango di contratti collettivi nazionali è inammissibile (cfr. Cass. n. 17201/2020, n. 9093/2023), a maggior ragione in ipotesi di doppia conforme. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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