L’espromissione prescinde dall’intesa tra espromittente e debitore originario (Cass. civ. Sez. 2 n. 24096 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’espromissione è il contratto tra il creditore e il terzo che assume spontaneamente il debito altrui; l’accordo che rileva è esclusivamente quello tra creditore ed espromittente, mentre l’intesa tra espromittente e debitore originario è irrilevante per la configurabilità dell’istituto. La spontaneità dell’assunzione non comporta necessariamente liberalità, potendo l’espromissione avvenire anche a titolo oneroso. Salva dichiarazione espressa di liberazione, il debitore originario rimane obbligato in solido con l’espromittente, che ha diritto di regresso ai sensi dell’art. 1299 c.c..
Il Fatto
Un avvocato, difensore di una cliente in un giudizio civile, versava al difensore della controparte la somma alla quale la propria assistita era stata condannata per spese di lite. L’avvocato, non rimborsato, agiva in via monitoria contro la cliente allegando un accordo con la stessa, sussunto nella fattispecie dell’espromissione, e otteneva decreto ingiuntivo. La cliente proponeva opposizione; il giudice di pace la rigettava, ma il Tribunale in sede di appello accoglieva la domanda, ritenendo non provato l’accordo tra difensore e cliente finalizzato all’assunzione del debito.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione esamina prioritariamente il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 1272 c.c., censurando la sentenza di merito per avere fondato il rigetto sulla mancata dimostrazione dell’accordo tra l’espromittente e il debitore originario.
La Suprema Corte chiarisce che l’espromissione si perfeziona tra creditore ed espromittente, senza necessità di accettazione da parte del creditore, il quale sia venuto a conoscenza dell’impegno assunto dal terzo, con la conseguente irrilevanza giuridica dei motivi che hanno determinato l’intervento del terzo e dei rapporti interni tra obbligato ed espromittente. L’eventuale intesa tra questi ultimi può semmai rilevare in una fase successiva, incidendo sui rapporti interni, ma non osta al sorgere del diritto di regresso dell’espromittente, atteso che il debitore, ove non espressamente liberato dal creditore, rimane obbligato in solido ai sensi dell’art. 1299 c.c..
Il Tribunale avrebbe dovuto quindi accertare l’esistenza dell’impegno assunto dall’espromittente verso la creditrice, senza attribuire rilievo dirimente alla mancanza di prova di un accordo che, se prospettato al creditore come causa dell’intervento, avrebbe potuto escludere la configurabilità dell’espromissione in ragione dell’assenza del requisito della spontaneità.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbite le altre censure, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Bergamo, in persona di altro giudice, affinché riesamini il merito attenendosi ai principi enunciati e provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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