Fermo cantiere per maltempo: tocca all’appaltatore provare i giorni di stop, se il committente li contesta (Cass. civ. Sez. II n. 2752 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto d’appalto, ove il committente contesti il ricorrere delle condizioni per l’applicazione della clausola negoziale sul compenso da fermo tecnico del cantiere, l’onere di allegare e provare il fatto generatore del diritto di fermo grava sull’appaltatore, giacché questo è l’unico a esserne a conoscenza e, quindi, in grado di darne la prova. (Rv. 677432-02)
L’accoglimento nel medesimo giudizio della domanda di pagamento del corrispettivo pattuito e di quella riconvenzionale di risarcimento del danno da inadempimento giustifica la compensazione d’ufficio dei rispettivi crediti, in quanto relativi allo stesso rapporto negoziale. (Rv. 677432-01)
Il Fatto
Una società appaltatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il corrispettivo dei lavori di dragaggio dell’imboccatura di un canale portuale, comprensivo di una voce per «fermo cantiere». La società committente aveva proposto opposizione, eccependo l’inadempimento dell’appaltatrice e contestando anche il fermo; in via riconvenzionale aveva chiesto il rimborso di quanto pagato a un’altra impresa per rifare il dragaggio a regola d’arte, oltre al risarcimento del danno.
Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione. La Corte d’appello di Firenze ha riformato la decisione: il dragaggio non consentiva il transito delle imbarcazioni di maggior pescaggio, perché il fondale era stato scavato a «poggi e buche» invece che in modo omogeneo; i vizi erano stati riconosciuti dall’appaltatrice in una comunicazione; la necessità di livellare il fondale a quattro metri era nota all’impresa; gli undici giorni di fermo per condizioni meteo avverse non erano stati provati. La Corte ha quindi riconosciuto alla committente il rimborso delle spese per il nuovo dragaggio, escluso il compenso per il fermo, revocato il decreto ingiuntivo e rideterminato il credito residuo dell’appaltatrice. L’appaltatrice ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso. Il motivo sull’omessa pronuncia circa l’inammissibilità dell’appello è infondato: il vizio non ricorre quando il giudice decide nel merito, mostrando di aver ritenuto scrutinabile l’impugnazione (Cass. n. 2151 del 2021; Sez. U. n. 27199 del 2017 sui requisiti dell’art. 342 c.p.c.). I motivi sull’interpretazione del contratto e sull’onere della prova sono stati respinti perché diretti a una diversa lettura dei fatti: chi denuncia la violazione dei canoni ermeneutici deve indicare in che modo il giudice se ne sia discostato, non contrapporre la propria interpretazione. La censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo nei limiti fissati da Sez. U. n. 20867 del 2020, e quella ex art. 115 c.p.c. richiede che il giudice abbia usato prove non introdotte dalle parti.
Sul valore delle affermazioni contenute negli atti difensivi, la Corte ha chiarito che la sentenza d’appello le aveva usate come semplice sostegno, con valore indiziario e non di confessione: le ammissioni negli atti sottoscritti solo dal procuratore ad litem sono indizi liberamente valutabili (Cass. n. 7702 del 2019).
Quanto alla compensazione disposta senza eccezione di parte, la Corte ha ritenuto che la tempestiva domanda riconvenzionale di risarcimento per la cattiva esecuzione dei lavori, contrapposta alla domanda di pagamento del compenso, imponesse il conteggio del dare e avere, con sottrazione della somma pagata all’altra impresa per ottenere la navigabilità del canale. Infine, sul fermo tecnico: la committente aveva negato che ricorressero le condizioni della clausola. Tanto basta perché l’appaltatrice fosse gravata dell’onere di dimostrare che le condizioni atmosferiche avevano imposto lo stop, essendo l’unica a conoscere quella situazione e a poterla provare. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
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