Contestazione generica del credito e valore dei conteggi non contestati (Cass. civ. Sez. I n. 5238 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La contestazione generica dell’an e del quantum del credito azionato non impedisce che i conteggi analitici prodotti dalla controparte acquisiscano valore di fatto pacifico ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., con la conseguenza che il giudice può porli a fondamento della decisione. La c.t.u. contabile che su tali conteggi si fonda è utilizzabile e non esplorativa, senza che il giudice debba motivare specificamente la sua ammissibilità, una volta che i mezzi istruttori siano stati assunti senza contestazioni di nullità. Il ricorso per cassazione che deduca l’erronea applicazione del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti sui quali il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione.

Il Fatto

Una struttura sanitaria privata otteneva dal tribunale un decreto ingiuntivo contro una Asl per il pagamento di interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002, in ragione del tardivo pagamento di prestazioni sanitarie. Il tribunale, su opposizione dell’Asl, revocava il decreto e respingeva la domanda, rilevando che la struttura non aveva prodotto le singole fatture e che la c.t.u. contabile, svolta in corso di causa, era esplorativa e dunque inutilizzabile.

La Corte d’appello accoglieva l’impugnazione della struttura, osservando che la domanda era documentata da conteggi analitici e che la contestazione dell’Asl su an e quantum non era specifica; l’ammontare del credito veniva ricostruito dal consulente contabile in euro 1.134.023,36, oltre agli ulteriori interessi di mora maturati dal 1° luglio 2013. L’Asl ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo lamentava la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., perché la Corte territoriale avrebbe ritenuto provate le prestazioni nonostante la contestazione di an e quantum. Il mezzo è inammissibile. La Corte d’appello non ha omesso di considerare la contestazione, ma l’ha ritenuta aspecifica: l’art. 115 cod. proc. civ. impone di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, e la mancata contestazione dei conteggi analitici li ha resi pacifici tra i litiganti.

La Corte ricorda che il ricorso per cassazione che deduca l’erronea applicazione del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti sui cui il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione, trascrizione che la ricorrente non ha effettuato (Cass., sez. I, n. 19588 del 2024). Una censura ex artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può poi porsi per erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo se si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, disposte d’ufficio fuori dei limiti legali, o abbia disatteso prove legali (Cass., sez. L, n. 23286 del 2024).

Il secondo motivo deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., per aver la Corte basato la decisione sulla consulenza già ritenuta esplorativa dal primo giudice, senza motivarne l’utilizzabilità. Anche tale motivo è inammissibile: una volta ammessi e assunti i mezzi istruttori, il giudice non deve motivare sulla loro utilizzabilità, salvo che le parti non abbiano sollevato questione di nullità, evenienza estranea al caso.

La Corte ribadisce che i dati e i conteggi relativi al credito prodotti in giudizio dal debitore, riferiti al creditore e non contestati, assumono il significato di dato pacifico indicativo della misura del credito (Cass., sez. L, n. 4116 del 2000). Orientamento seguito in materia di opposizione allo stato passivo (Cass., sez. I, n. 19481 del 2022), di prestazioni professionali (Cass., sez. II, n. 37788 del 2021) e di appalto di opere pubbliche (Cass., sez. I, n. 14278 del 2006), e applicabile anche alle prestazioni sanitarie (Cass., sez. I, n. 25988 del 2024).

Il ricorso è respinto. Alla soccombenza della ricorrente seguono la condanna alla rifusione delle spese, liquidate in euro 18.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15%, e il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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