Servitù di passaggio per interclusione: presunzione di natura coattiva e causa estintiva (Cass. civ. Sez. II n. 19968 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 1054 cod. civ., che riconosce al proprietario del fondo rimasto intercluso in conseguenza di alienazione a titolo oneroso o di divisione il diritto di ottenere coattivamente il passaggio senza corrispondere alcuna indennità, deve presumersi che la servitù di passaggio costituita con lo stesso atto di alienazione, o con atto successivo oggettivamente preordinato all’interclusione, abbia natura coattiva. A tale servitù si applica, in caso di cessazione dell’interclusione, la causa estintiva di cui all’art. 1055 cod. civ., salvo che dal negozio costitutivo non emerga, in concreto e in modo inequivoco, l’intento delle parti di assoggettarsi al regime delle servitù volontarie. Il giudice di merito non può quindi limitarsi a rilevare l’origine pattizia del diritto, ma deve verificare se la presunzione sia vinta e deve indagare l’effettiva volontà delle parti.
Il Fatto
I proprietari di un fondo cedono nel 1988 parte della loro proprietà a terzi. Nel rogito di cessione è previsto un diritto di transito a favore degli acquirenti, il cui fondo sarebbe altrimenti rimasto intercluso. La società che successivamente acquista quel fondo esercita il transito; i cedenti originari agiscono in giudizio per l’accertamento dell’inesistenza della servitù, sostenendo che il diritto non aveva natura reale e non si era trasferito all’avente causa.
In subordine chiedono dichiararsi l’estinzione della servitù per cessata interclusione, oltre all’accertamento della proprietà esclusiva di un muro di confine. La società resiste e propone domanda riconvenzionale di usucapione o di costituzione coattiva del transito. Tribunale e Corte d’Appello rigettano le domande attoree, qualificando il diritto come servitù volontaria, trasferita e non suscettibile di estinzione per cessata interclusione. I cedenti originari ricorrono per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, prospettata sul presupposto che il giudice ausiliario estensore avesse esaurito il proprio incarico. La censura è infondata: dalla documentazione risulta che l’incarico era stato prorogato, con parere favorevole del Consiglio giudiziario competente. Nessun vizio è dunque ravvisabile.
Il nucleo del ricorso riguarda la qualificazione della servitù e la sua estinzione. La Corte di Appello aveva ritenuto il diritto di natura volontaria perché costituito con atto del 1988, trascurando la circostanza, riconosciuta da entrambi i convenuti, che il transito era stato concesso proprio per evitare l’interclusione del fondo compravenduto.
Richiamando Sez. II n. 2922 del 2014 e Sez. VI-2 n. 24966 del 2019, la Corte ribadisce la presunzione di coattività della servitù costituita con l’atto di alienazione o con atto a essa oggettivamente preordinato. In presenza di una servitù pattuita senza riconoscimento di indennità, per ovviare a una condizione di oggettiva interclusione, il giudice di merito non può fermarsi all’origine negoziale del diritto.
Deve invece presumere la natura coattiva, applicare la causa estintiva dell’art. 1055 cod. civ. e verificare se la presunzione sia superata da un intento contrario delle parti. La sentenza impugnata non ha applicato questi principi, né quanto alla causa estintiva, né quanto all’indagine sulla volontà negoziale: per questo è cassata.
Resta assorbito il motivo sull’omesso esame della cessata interclusione, che il giudice del rinvio dovrà riesaminare. È invece infondata la censura sulla proprietà del muro di confine: la Corte d’Appello ne ha accertato la comproprietà sulla base del rogito, e il motivo si risolve in una ricostruzione alternativa del fatto e delle prove, non ammissibile in sede di legittimità. La causa è rinviata alla Corte d’Appello di Venezia, in differente composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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