Revocazione e autonomia delle rationes decidendi nell’impugnazione (Cass. civ. Sez. I n. 5239 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando una decisione si fonda su una pluralità di ragioni autonome, ciascuna di per sé idonea a sorreggerne il dictum, l’impugnazione che non investa tutte le rationes decidendi è inammissibile, perché la mancata critica di una di esse rende definitiva la decisione su tale profilo. Il giudice della revocazione, se la sentenza d’appello è impugnata per revocazione quanto a una ragione e per cassazione quanto all’altra, non può dichiarare inammissibile la domanda, ma deve pronunciarsi sull’esistenza del vizio, con decisione subordinata all’esito del giudizio di legittimità. L’errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale su un fatto decisivo, e non investe le questioni controverse. La condivisione dell’indennità entro trenta giorni (art. 20, quinto comma, d.P.R. n. 327/2001) non integra un obbligo a contrarre dell’ente, mentre la cessione (art. 45) può intervenire sino all’esecuzione del decreto di esproprio.

Il Fatto

La società proprietaria di suoli ricadenti in un’area P.E.E.P. ottenne dal tribunale un decreto ingiuntivo contro il Comune per l’indennità di esproprio offerta e non corrisposta. L’opposizione dell’ente fu accolta sul rilievo che l’accettazione dell’offerta era intervenuta oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 20, quinto comma, del d.P.R. n. 327/2001. L’impugnazione della società fu respinta in appello.

La stessa sentenza fu impugnata per revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., deducendo un errore percettivo, ma il giudice dell’appello la dichiarò inammissibile. La società propose quindi ricorso per cassazione contro entrambe le pronunce, mentre il Comune formulò ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte riunisce i due ricorsi in applicazione analogica dell’art. 335 cod. proc. civ. e affronta il nodo della pluralità delle rationes decidendi. La sentenza di appello aveva fondato il rigetto su due ragioni autonome: la conclusione di una convenzione con il Comune e la mancata formazione dell’accordo bonario. Il ricorso principale censurava solo la prima, lasciando intatta la seconda, di per sé sufficiente a sorreggere la decisione.

La Corte ricorda il ius receptum secondo cui l’impugnazione di una decisione basata su più ordini di ragioni convergenti o alternativi deve investire tutte le ragioni poste a fondamento della pronuncia. La mancata critica di una sola di esse rende definitiva la decisione su quel profilo e priva il gravame dell’idoneità a rimuovere la pronuncia contestata, come affermato da Cass., sez. III, n. 6947 del 2024.

Quanto alla revocazione, la Corte riconosce che il giudice dell’appello aveva erroneamente dichiarato inammissibile la domanda sul rilievo della mancata impugnazione della seconda ratio. Il principio corretto è quello di Cass., sez. II, n. 8526 del 2018: il giudice della revocazione deve pronunciarsi sul vizio, con decisione subordinata all’esito del ricorso per cassazione. Il mezzo è però respinto nel merito, perché il supposto errore di fatto non è dirimente: la condivisione dell’indennità non fa sorgere alcun obbligo a contrarre in capo all’ente (Cass., sez. II, n. 9990 del 2014). Né l’errore ha inciso su un fatto incontestabilmente escluso, trattandosi di circostanza controversa.

Il motivo sul travisamento della prova è inammissibile: dopo Cass., sez. un., n. 5792 del 2024, la valutazione della prova non è denunciabile in sede di legittimità salvo il vizio di motivazione, mentre il travisamento rileva come motivo di revocazione. Il mezzo è inoltre privo di autosufficienza ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., per l’omessa trascrizione dell’accettazione.

Nel merito, la Corte distingue l’atto di condivisione dell’indennità, da comunicare entro trenta giorni, dall’atto di cessione volontaria, esperibile sino all’esecuzione del decreto. La perentorietà del termine è ricavabile dal sistema, in particolare dagli artt. 21 e 41 del d.P.R. n. 327/2001. Il ricorso incidentale del Comune, condizionato all’accoglimento del principale, resta assorbito. La soccombenza comporta la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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