Valore indiziario, non confessorio, delle ammissioni del difensore (Cass. civ. Sez. 3 n. 21770 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem non hanno valore di confessione giudiziale, ma costituiscono meri elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo motivato convincimento. Perché alle ammissioni possa attribuirsi portata confessoria riferibile alla parte è necessario che l’atto processuale sia sottoscritto anche dalla parte personalmente, con modalità che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli. La semplice sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce all’atto è inidonea allo scopo, costituendo atto giuridicamente distinto dalla dichiarazione ammissiva. È altresì necessario che il giudice verifichi la sussistenza dell’animus confitendi, quale requisito soggettivo indispensabile per l’efficacia probatoria della confessione. Incorre nel vizio di violazione di legge la sentenza che attribuisca valore confessorio alla dichiarazione contenuta nell’atto di citazione senza specificare se esso rechi anche la firma della parte e senza esaminare la sussistenza dell’animus confitendi.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso a favore della società creditrice, in quanto tardivamente notificato, ma aveva accolto la domanda di merito, condannando il debitore al pagamento del corrispettivo per la consultazione di opere editoriali in formato elettronico. La Corte d’Appello di Milano aveva rigettato l’appello, ritenendo che la prova del contratto fosse data dall’esecuzione della prestazione e attribuendo valore di confessione giudiziale alle difese dell’appellante, la quale aveva eccepito l’avvenuto pagamento e la prescrizione parziale della pretesa. Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità del controricorso per nullità della procura speciale, qualificando come mero refuso l’erronea indicazione in calce all’atto del notaio rogante, essendo stata ritualmente prodotta la procura effettivamente conferita.
Nel merito, la Corte ha rammentato il principio secondo cui le ammissioni contenute nella comparsa di risposta possono assumere il carattere della confessione giudiziale spontanea solo se l’atto è stato sottoscritto anche dalla parte personalmente. La mera sottoscrizione della procura a margine o in calce non è sufficiente, trattandosi di atto giuridicamente distinto, ancorché riportata sul medesimo foglio.
Le allegazioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti unicamente dal difensore non hanno valore confessorio, ma costituiscono elementi indiziari. A tali ammissioni può essere attribuito valore confessorio solo quando gli scritti rechino anche la sottoscrizione della parte, dovendosi allora presumere la piena conoscenza e l’assunzione di titolarità delle dichiarazioni.
La Corte ha pertanto censurato la sentenza impugnata per aver attribuito portata confessoria al tenore delle difese espresse nell’atto di opposizione, senza dare atto se tale atto recasse anche la firma della parte e senza verificare la sussistenza dell’animus confitendi. Accolto il primo motivo, è stato dichiarato assorbito il secondo, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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