L’indennità sostitutiva del preavviso non è rivalsabile nei confronti dell’agente subentrante (Cass. civ. Sez. 2 n. 18181 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di rivalsa della compagnia di assicurazione nei confronti dell’agente subentrante, ai sensi dell’art. 37 dell’Accordo nazionale agenti, trova la sua giustificazione causale nell’avviamento goduto dal nuovo agente e la sua entità va determinata avendo riguardo al parametro preponderante, seppur non esclusivo, del valore economico del portafoglio attribuitogli. In tale computo non può rientrare l’indennità sostitutiva del preavviso, che ha natura retributiva e indennitaria e non è correlata al portafoglio dell’agente. Il diritto di rivalsa non postula la dimostrazione, da parte del preponente, dell’avvenuto pagamento dell’indennità all’agente uscente. Il termine di quindici mesi previsto dall’art. 9 dell’Accordo nazionale agenti per l’addebito degli storni non è stabilito a pena di decadenza, dovendo la sanzione essere disposta in modo inequivoco.
Il Fatto
Un agente di assicurazione, il cui rapporto con la compagnia era stato risolto per giusta causa, convenne in giudizio la preponente chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del recesso, il pagamento delle indennità e delle provvigioni e la restituzione delle somme versate a titolo di rivalsa. La compagnia, costituitasi, chiese in via riconvenzionale la condanna dell’agente al pagamento del residuo dovuto.
Il Tribunale, dichiarato illegittimo il recesso, accolse parzialmente le domande dell’agente. In sede di appello, la Corte territoriale, in parziale riforma, rideterminò le somme dovute, operando le compensazioni tra gli opposti crediti, e rigettò l’appello incidentale dell’agente concernente gli storni provvigionali e la decorrenza degli interessi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati i motivi di ricorso, ha enunciato il principio per cui la rivalsa del preponente, quale corrispettivo dell’avviamento cui accede l’agente subentrante, non sia subordinata alla prova dell’intervenuto pagamento dell’indennità all’agente uscente. La sua misura è commisurata al valore del portafoglio acquisito, sul presupposto che il diritto di rivalsa ha natura ancipite, assicurando al vecchio agente il pagamento e agevolando l’ingresso del nuovo.
Con riguardo al motivo accolto, la S.C. ha chiarito che nel computo della rivalsa non può essere inclusa l’indennità sostitutiva del preavviso prevista dall’art. 13 dell’Accordo nazionale agenti. Tale indennità, pur essendo dovuta in caso di recesso, risponde a finalità differenti dalle indennità di risoluzione, avendo natura retributiva e indennitaria correlata al periodo di attività svolta e alla provvigione spettante, e nulla a che vedere con il portafoglio dell’agente e con l’avviamento che costituiscono la ragione del diritto di rivalsa. I giudici di merito, non avendo distinto le componenti delle somme liquidate, avevano errato includendovi anche l’indennità in questione.
Quanto agli storni provvigionali, la Corte ha escluso la natura decadenziale del termine di quindici mesi imposto all’impresa per l’addebito, difettando una previsione espressa e inequivoca della decadenza, così come richiesto in materia di contrattazione collettiva. Ha altresì rilevato l’inammissibilità della censura sulla quantificazione, per violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
Infine, in tema di interessi moratori, la S.C. ha ritenuto corretta la decorrenza dalla domanda, non potendosi applicare il termine di pagamento dell’art. 34 dell’Accordo nazionale agenti alle indennità contestate, atteso che l’agente non aveva costituito la cauzione richiesta. Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente al quarto motivo, con assorbimento del secondo, e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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