Decisione emessa prima della scadenza del termine per memorie è nulla (Cass. civ. Sez. II n. 5300 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La decisione pronunciata prima della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di memorie illustrative è nulla, perché lede il diritto di difesa e il principio del contraddittorio garantiti dagli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost. Il diritto al contraddittorio non si esaurisce nell’atto introduttivo, ma deve realizzarsi con piena effettività in tutte le fasi in cui si articola il processo, consentendo alle parti di interloquire con compiutezza. Con l’assegnazione del termine, le argomentazioni scritte divengono funzionali alla decisione finale; la loro mancata ponderazione determina la nullità della deliberazione. Il principio opera anche nel procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis cod. proc. civ., nonostante la sua tipica connotazione di concentrazione delle attività processuali.

Il Fatto

Una società cooperativa edilizia era stata condannata, con ordinanza resa in unico grado dalla Corte d’appello, al pagamento del compenso professionale in favore di un avvocato, in accoglimento del ricorso proposto ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011. All’udienza collegiale la Corte territoriale, riservando la decisione sull’ammissione della prova testimoniale, aveva concesso un termine di quindici giorni per il deposito di note illustrative.

L’ordinanza era stata però pronunciata prima della scadenza di quel termine e prima del deposito delle note. La società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità del provvedimento per violazione del contraddittorio; il professionista ha resistito con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda la validità della decisione emessa quando la parte non abbia ancora potuto esercitare la facoltà difensiva che il giudice stesso le ha riconosciuto assegnando un termine. Il ricorrente ha invocato la nullità per violazione degli artt. 702 ter cod. proc. civ., 24 e 111, secondo comma, Cost., censurando il provvedimento ai sensi dei numeri 3 e 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ.

La Corte richiama il principio già enunciato dalle Sezioni Unite n. 36596 del 25.11.2021: l’art. 111, secondo comma, Cost. tutela il diritto al contraddittorio per tutto l’arco del processo, quale espressione del diritto di difesa. Ne deriva che il processo deve strutturarsi, nelle sue diverse fasi, secondo il principio del contraddittorio e che la decisione resa senza attendere la scadenza dei termini assegnati a difesa è di per sé nulla, per l’impedimento frapposto alla possibilità dei difensori di svolgere con completezza la propria attività.

Il collegio verifica in fatto che il termine era stato effettivamente concesso e che l’ordinanza era stata resa undici giorni dopo la riserva, prima della scadenza del termine e del deposito delle note, avvenuto successivamente. La violazione del contraddittorio non riguarda solo l’atto introduttivo, ma impone che il contraddittorio e la difesa si realizzino con piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.

La Corte precisa che il principio trova applicazione anche nel procedimento svoltosi in unico grado nelle forme del rito sommario ex art. 702 bis cod. proc. civ. La connotazione di concentrazione delle attività processuali non giustifica la compressione del diritto di difesa: con l’assegnazione del termine, quelle argomentazioni scritte erano divenute funzionali alla decisione finale, e la loro mancata ponderazione ha reso nulla la deliberazione.

L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, con cui la società lamentava la mancata ammissione della prova per testi, illustrata proprio nelle memorie non considerate. L’ordinanza è pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione per il riesame della domanda e delle istanze istruttorie, e per la statuizione sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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