Ripetizione indennità consiglieri azienda speciale camerale e onere della prova (Cass. civ. Sez. III n. 5072 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ripetizione di somme corrisposte a titolo di indennità di carica ai componenti del consiglio di amministrazione di un’azienda speciale camerale, l’onere di provare il fatto costitutivo del diritto alla restituzione, ossia la gratuità della carica al momento dell’erogazione, grava sull’ente che agisce in ripetizione. Ove l’ente non dimostri che lo statuto vigente nel periodo di riferimento escludesse la corresponsione del compenso, la delibera che lo prevede non si pone in contrasto con lo statuto e le somme, legittimamente percepite, non sono ripetibili. La previsione statutaria di gratuità introdotta con modifica successiva al periodo di erogazione non retroagisce, applicandosi dal momento della sua entrata in vigore.
Il Fatto
Un’azienda speciale della camera di commercio agiva in ripetizione, sulla base di una relazione ispettiva del M.E.F., nei confronti di un soggetto che aveva percepito l’indennità di carica quale componente del consiglio di amministrazione negli anni 2003 e 2004. Il Giudice di pace, in accoglimento parziale dell’opposizione al decreto ingiuntivo, dichiarava prescritto il credito relativo all’annualità 2003 e confermava la debenza della somma per l’annualità 2004.
Il Tribunale, in sede di appello, revocava il decreto ingiuntivo e rigettava l’appello incidentale dell’azienda, ritenendo che il Giudice di pace avesse omesso di motivare sul punto decisivo, ossia sull’inapplicabilità della previsione statutaria di gratuità al periodo di riferimento, e che non fosse provata la gratuità della carica in quegli anni. L’azienda ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il nodo della ripartizione dell’onere della prova. Il Tribunale aveva ritenuto che la clausola statutaria di gratuità, introdotta con modifica del novembre 2004, trovasse applicazione solo dal 1° gennaio 2005 e che, di conseguenza, l’azienda non avesse dimostrato la gratuità della carica negli anni 2003-2004.
Secondo la ricorrente, il giudice di appello avrebbe violato gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e l’art. 2700 cod. civ., nonché gli artt. 2697, secondo comma, cod. civ. e l’art. 60, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, limitandosi ad aderire alla tesi della controparte senza indicare la norma da cui deriverebbe il diritto al compenso.
La Corte ritiene corretta l’impostazione del Tribunale. L’ente che agisce in ripetizione è attore in senso sostanziale e deve provare il fatto costitutivo del diritto azionato. Poiché la gratuità della carica non risultava prevista dallo statuto vigente nel periodo di erogazione, la delibera del 2001 che attribuiva il compenso non si poneva in contrasto con lo statuto dell’epoca.
Ne consegue che i compensi percepiti, in quanto legittimamente corrisposti, non sono ripetibili. La relazione ispettiva del M.E.F., pur valutata dal Tribunale, non era idonea a fondare la pretesa, non essendo applicabile al caso concreto la ricostruzione ivi contenuta.
Quanto al motivo sulla prescrizione, la Corte lo dichiara inammissibile: la ricorrente non riporta il contenuto della lettera di messa in mora, rendendo il motivo non autosufficiente. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dell’azienda alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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