Impianto oleario non in acciaio inox e consegna di aliud pro alio (Cass. civ. Sez. II n. 5199 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di vendita, sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all’azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell’art. 1453 c.c., qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo a un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa. Il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497 c.c.) presuppongono l’appartenenza della cosa al genere pattuito e non si confondono con la consegna di cosa diversa. La valutazione va compiuta con specifico riferimento alla fornitura di un impianto oleario, allorché sia prescritto che le sue componenti siano in acciaio inox ai fini di non compromettere la sterilità e genuinità della materia prima e la salubrità del prodotto alimentare.
Il Fatto
Una società acquirente conviene in giudizio la venditrice davanti al Tribunale, chiedendo la risoluzione del contratto di vendita di un impianto centrifugo modulare per l’estrazione di olio di oliva, concluso nel 2000, ovvero la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni. La compratrice deduce difformità dei macchinari rispetto alle caratteristiche pattuite e alle prescrizioni della direttiva macchine.
Il Tribunale rigetta le domande, escludendo l’ipotesi di aliud pro alio e dichiarando prescritta l’actio aestimatoria. La Corte d’appello conferma integralmente, ravvisando nelle difformità un mero inadempimento contrattuale e confermando la prescrizione della domanda subordinata. La causa giunge in Cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censura la qualificazione delle difformità come semplice inadempimento, invocando la direttiva 89/392/CEE, recepita dal d.P.R. n. 459/1996, vigente ratione temporis, e l’art. 1453 c.c. La Corte esamina congiuntamente i due motivi, avvinti da connessione logica e giuridica.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: le macchine olearie dovevano avere il marchio CE e il certificato di conformità, e l’impianto come macchina andava certificato con il fascicolo tecnico. I materiali a contatto con gli alimenti dovevano essere idonei e resistenti all’aggressione chimica dell’olio e dell’acqua di vegetazione; l’allegato I imponeva requisiti di igiene volti a evitare rischi di infezione e di contagio.
Su questa base la Corte afferma che la mancata realizzazione in acciaio inox del pre-frangitore, del frangitore, del decanter e della lavatrice, con l’uso di vernici e le abrasioni riscontrate, non può essere degradata a mero inadempimento. L’impossibilità di accertare il funzionamento dell’impianto, per lo smontaggio delle componenti, non esimeva dall’esame della struttura e del materiale impiegato, come verificato dal consulente tecnico d’ufficio.
La Corte distingue con nettezza le tre fattispecie: si ha vizio redibitorio quando la cosa presenta imperfezioni che la rendono inidonea all’uso o ne diminuiscono apprezzabilmente il valore; si ha mancanza di qualità essenziali quando la cosa appartiene a un tipo diverso pur restando nello stesso genere; si ha aliud pro alio quando il bene è completamente eterogeneo rispetto al pattuito e funzionalmente inidoneo allo scopo. La vendita di aliud pro alio è svincolata dai termini e dalle condizioni dell’art. 1495 c.c.
Pertanto la sentenza impugnata è censurata per le sue laconiche argomentazioni: l’apodittica affermazione del mero inadempimento non è supportata dal confronto con le caratteristiche delle componenti dell’impianto, né con l’incidenza delle difformità sulla funzione del macchinario. Il primo e il secondo motivo sono accolti nei sensi di cui in motivazione, gli altri assorbiti; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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