L’attività dell’agente è prestazione di servizi ai sensi del D.Lgs 231/2002 (Cass. civ. Sez. 2 n. 23706 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto di agenzia rientra nella nozione di transazione commerciale di cui all’art. 2 D.Lgs. n. 231/2002, sicché l’attività di promozione di contratti per conto e talvolta in nome del preponente costituisce prestazione di servizi, con conseguente applicabilità della disciplina sugli interessi moratori ivi prevista. Il richiamo, operato soltanto in comparsa conclusionale, a norme di legge quali gli artt. 108, 109 e 116 D.Lgs. n. 209/2005 non integra la deduzione di un fatto costitutivo nuovo, atteso che il giudice deve applicarle anche d’ufficio ex art. 113 c.p.c. per il principio iura novit curia. Resta fermo che, ai sensi dell’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 231/2002, gli interessi speciali trovano applicazione solo ai pagamenti relativi a contratti conclusi dopo l’8.8.2002.
Il Fatto
Un agente di assicurazione, estromesso dall’agenzia a seguito di accordi transattivi, conveniva in giudizio la compagnia per ottenere il pagamento delle indennità di risoluzione, di mancato preavviso e delle differenze provvigionali, nonché degli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002. Il Tribunale accoglieva parzialmente le domande, ma la Corte d’appello, ritenendo il rapporto cessato per risoluzione consensuale, riduceva il credito dell’agente e gli riconosceva soltanto gli interessi legali dalla data del deposito dell’ultima CTU, escludendo la debenza degli interessi moratori in quanto l’attività agenziale non sarebbe stata qualificabile come prestazione di servizi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso, attinenti alla violazione dei canoni ermeneutici in tema di accordi transattivi, ribadendo che l’interpretazione del giudice di merito è censurabile solo quando sia palesemente scorretta dal punto di vista grammaticale, sistematico o logico, non anche quando risulti semplicemente alternativa ad altra parimenti plausibile.
Ha invece accolto il terzo motivo, ravvisando l’error in iudicando della sentenza impugnata nella qualificazione dell’attività dell’agente di assicurazione. La Corte ha richiamato la definizione di transazione commerciale di cui all’art. 2 D.Lgs. n. 231/2002, comprensiva dei contratti tra imprese che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, e ha precisato che tale nozione — da intendersi in senso ampio e non tecnico — ricomprende tutti i contratti di scambio caratterizzati dal pagamento di un prezzo, ivi inclusi il contratto di agenzia e le attività di promozione e intermediazione assicurativa, come già affermato dalle Sezioni Unite n. 26496/2020 e dalla giurisprudenza successiva.
La Corte ha inoltre escluso che il richiamo, operato solo in comparsa conclusionale, agli artt. 108, 109 e 116 D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) potesse configurare la deduzione di un fatto costitutivo nuovo: il giudice, ex art. 113 c.p.c., è tenuto ad applicare d’ufficio le norme di legge, essendo l’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi presupposto indispensabile delle domande dell’agente e della mandante.
La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, affinché accerti se il contratto di agenzia sia stato concluso prima o dopo l’8.8.2002, data dalla quale soltanto gli interessi moratori di cui al D.Lgs. n. 231/2002 trovano applicazione.
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Nota della Redazione
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