Correzione di errore materiale per omissione della distrazione delle spese nel dispositivo (Cass. civ. Sez. 3 n. 23415 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa indicazione della distrazione delle spese processuali al difensore antistatario nel dispositivo di un provvedimento giurisdizionale costituisce errore materiale, ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ., quando la relativa istanza era stata ritualmente proposta. La correzione di tale omissione non richiede una nuova attività valutativa, ma si limita ad allineare il dispositivo alla volontà già espressa in atti, rendendo il provvedimento conforme alla richiesta di distrazione avanzata dalla parte. Il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non giurisdizionale, con la conseguenza che non vi è luogo a statuizione sulle spese del relativo giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione, cui aveva resistito la controparte con controricorso. Il difensore della controricorrente aveva avanzato, nella propria memoria del 6 marzo 2024, l’istanza di distrazione delle spese ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., dichiarandosi antistatario.
Con successiva ordinanza di questa Suprema Corte, la controricorrente risultava vittoriosa e le spese del giudizio di legittimità venivano poste a carico della società ricorrente. Tuttavia, nel dispositivo dell’ordinanza era stata omessa qualsivoglia previsione relativa alla distrazione delle spese in favore del difensore che ne aveva fatto istanza. La società ricorrente ha pertanto proposto istanza di correzione dell’ordinanza, ravvisando un errore materiale consistente nell’omissione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente verificato la fondatezza dell’istanza, rilevando come quanto esposto dalla ricorrente corrispondesse ictu oculi a quanto effettivamente accaduto. L’omissione della distrazione nel dispositivo, a fronte di una rituale istanza del difensore dichiaratosi antistatario, è stata riconosciuta come frutto di una svista materiale del giudice della pronuncia.
Il Collegio ha quindi inquadrato l’ipotesi nell’ambito del procedimento di correzione degli errori materiali disciplinato dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., osservando come l’istanza non richieda alcuna rivalutazione delle questioni di merito, ma si limiti a sollecitare l’integrazione del dispositivo con una statuizione che avrebbe dovuto esservi contenuta sin dall’origine.
La Corte ha, infine, precisato la natura del procedimento di correzione, qualificandolo come procedimento di natura amministrativa e non giurisdizionale. Da tale qualificazione è derivata la conseguenza che non vi era luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio. Il Collegio ha pertanto disposto la correzione dell’ordinanza, ordinando l’aggiunta, nel dispositivo, dopo la parola “controricorrente”, della previsione della distrazione delle spese al difensore che si era dichiarato antistatario, con ogni conseguente effetto di legge.
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Nota della Redazione
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