Risarcimento per prodotti contaminati: legittimazione dell’impresa agricola (Cass. civ. Sez. III n. 5367 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La titolarità sostanziale del diritto al risarcimento del danno da prodotto fitosanitario non commerciabile spetta a chi ha coltivato i terreni nella qualità di titolare dell’impresa agricola e ha acquistato il prodotto, non a chi vanti un diritto reale o personale di godimento sui fondi. La pretesa risarcitoria incentrata sugli effetti della contaminazione sui prodotti agricoli dell’annata agraria non rende il titolo di godimento del fondo elemento costitutivo della domanda né del thema probandum. Resta distinta la legittimazione ad agire, che attiene alla prospettazione, dalla titolarità del diritto sostanziale, che attiene al merito. Chi agisce deve allegare di essere il titolare della posizione giuridica azionata e provare di esserlo; il convenuto può limitarsi a negarla con una mera difesa, non soggetta a decadenza e rilevabile anche d’ufficio.
Il Fatto
Un’azienda agricola operante nel settore cerealicolo, orticolo, olivicolo e vinicolo acquista da una società un prodotto fitosanitario presentato come ammesso in agricoltura biologica, per utilizzarlo in una stagione agraria su colture biologiche. Emerge in sede di accertamento tecnico la presenza di un componente chimico non consentito per le coltivazioni biologiche.
L’azienda cita la fornitrice davanti al tribunale, chiedendo l’accertamento dell’illecito, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, la restituzione del prezzo e il rimborso delle spese di analisi. La convenuta chiama in garanzia il preparatore del prodotto e la compagnia assicuratrice. Il Tribunale rigetta la domanda, ritenendo il quantitativo rinvenuto riconducibile a una non corretta diluizione o distribuzione. La Corte d’appello di Bari rigetta l’appello per mancata prova della titolarità del diritto azionato e del titolo di godimento sui terreni.
La Motivazione della Corte
Il ricorso investe, tra l’altro, l’affermazione secondo cui l’attore avrebbe dovuto provare la titolarità del diritto reale o personale sui fondi su cui erano state coltivate le colture contaminate. La Corte ricostruisce il riparto tra legittimazione ad agire e titolarità del diritto sostanziale, richiamando il principio per cui la prima può essere eccepita in ogni grado e rilevata anche d’ufficio, mentre la seconda attiene alla fondatezza della domanda.
Su questa base dichiara inammissibile il primo motivo, con cui il ricorrente sosteneva che la questione della legittimazione, decisa implicitamente in primo grado, avrebbe dovuto formare oggetto di appello incidentale. Il ricorrente ha costruito le sue difese su un assunto erroneo: la corte territoriale non si era pronunciata sul difetto di legittimazione, ma sulla mancata prova di un elemento costitutivo della domanda.
Il secondo motivo è invece accolto p.q.r. La Corte rileva che la pretesa risarcitoria non riguardava i terreni, mai dedotti come danneggiati, ma la non commerciabilità del prodotto biologico dell’annata agraria, la perdita di contratti già conclusi e il danno all’immagine aziendale. A legittimare la domanda era dunque il fatto di aver coltivato i terreni nella qualità di titolare dell’impresa e di aver acquistato il prodotto, subendo le conseguenze dannose.
Ne deriva l’errore della corte di merito nell’aver preteso la prova della proprietà dei fondi o del potere conferito dal proprietario, e nell’aver richiesto l’identificazione catastale dei terreni, rilievo quest’ultimo pertinente al quantum e non alla titolarità del credito. I motivi terzo e quarto restano assorbiti dall’accoglimento del secondo. La sentenza è cassata con rinvio alla corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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