Valore confessorio della nota manoscritta e perizia di parte nel giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. 3 n. 7974 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prova civile, l’indagine volta a stabilire se una dichiarazione della parte costituisca confessione, e cioè ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all’altra parte, si risolve in un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se fondato su una motivazione immune da vizi logici. Il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale di parte, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale valutazione, in forza del principio del libero convincimento del giudice.
Il Fatto
A seguito del fallimento della società di cui era titolare, il ricorrente stipulava con un terzo un accordo con cui quest’ultimo avrebbe finanziato il concordato fallimentare con un apporto di denaro, ottenendo a parziale rimborso la proprietà di uno dei tre immobili del compendio. La domanda di concordato, inizialmente proposta nella forma “con garanzia”, veniva trasformata in concordato “con assuntore”, senza che il ricorrente ne fosse previamente informato. In esito all’omologazione, il finanziatore assumeva il debito della società e si vedeva trasferiti tutti gli immobili.
Il ricorrente e la società agivano in giudizio contro il finanziatore e l’amministratore della società, assumendo la violazione degli accordi e, quanto all’amministratore, la violazione dei doveri di cui all’art. 2392 cod. civ.. Il Tribunale di Firenze condannava i convenuti, in via solidale, al pagamento di una somma. La Corte d’appello di Firenze, riformando parzialmente la sentenza, confermava la responsabilità ma riduceva l’importo, tenendo conto delle somme effettivamente sborsate e del valore dei beni trasferiti in base a una perizia di parte.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti deducevano la violazione degli artt. 2697, 2730 e 2702 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., contestando che la Corte territoriale avesse attribuito valore confessorio a una nota manoscritta e a una lettera del ricorrente, dalle quali sarebbero risultati riconosciuti debiti e pagamenti. La Corte osserva che il sindacato sulla qualificazione di una dichiarazione come confessoria si risolve in un accertamento di fatto, censurabile in sede di legittimità solo per difetto di motivazione, nei limiti in cui questo possa ancora essere svolto, ossia quando la motivazione sia insussistente, meramente apparente o invincibilmente contraddittoria, ovvero non sia stato considerato un fatto storico decisivo.
Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva ricostruito in modo completo e logico la natura degli scritti, valorizzando la sottoscrizione del riepilogo delle spese, la promessa di un acconto e la successiva missiva del febbraio 2007, quale conferma del dovuto. Tanto assorbe le ulteriori doglianze, in particolare quella di violazione dell’art. 2697 cod. civ., poiché il giudice d’appello non ha spostato l’onere della prova, ma ha coerentemente dedotto la prova da un atto avente valore confessorio. Il motivo è quindi per certi profili inammissibile, in quanto tenta di sollecitare una revisione dell’accertamento in fatto, e per il resto infondato.
Con il secondo motivo i ricorrenti censuravano l’attribuzione di valore probatorio alla perizia di parte convenuta, ai fini della quantificazione del compendio immobiliare. La Corte dichiara il motivo manifestamente infondato, ex art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., richiamando il principio per cui il giudice del merito può fondare la decisione su una perizia stragiudiziale di parte, anche se contestata, purché fornisca adeguata motivazione. Nella specie, la preferenza per la perizia prodotta dal convenuto risulta motivata dall’attualizzazione del valore all’epoca rilevante, dalla mancata contestazione e dalla considerazione dello stato di degrado e degli oneri tributari. Il precedente citato dal ricorrente non contraddice l’orientamento, avendo statuito solo che il giudice non è tenuto a confutare la perizia di parte ove aderisca alle conclusioni del consulente d’ufficio.
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Nota della Redazione
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