Motivazione apparente sul rigetto delle prove testimoniali e risarcimento (Cass. civ. Sez. III n. 5366 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di domanda di risarcimento del danno, la motivazione della sentenza è apparente e non può sostenere la decisione quando il giudice territoriale affermi che il danneggiato non ha allegato né provato l’an, il quantum e il nesso eziologico, omettendo di spiegare, pur sinteticamente, perché tutti i capitoli di prova testimoniale riproposti siano inammissibili o irrilevanti. L’allegazione e la richiesta di prova testimoniale e di consulenza tecnica d’ufficio impongono al giudice un esame, anche conciso, delle relative istanze. È inammissibile in sede di legittimità il motivo che, sotto l’etichetta della violazione di legge, proponga una ricostruzione fattuale alternativa a quella compiuta dai giudici di merito.

Il Fatto

Due società stipulano un contratto per la fornitura di due lavacentrifughe industriali. Dopo la diffida ad adempiere, la committente comunica la risoluzione di diritto del contratto. La fornitrice conviene allora la controparte davanti al Tribunale di Milano per far accertare il proprio esatto adempimento, l’inefficacia della risoluzione e il saldo del prezzo. La committente resiste e chiede in via riconvenzionale la restituzione dell’acconto.

Il Tribunale riconosce l’esistenza di due contratti e dichiara la risoluzione di diritto per una sola macchina, condannando la committente al saldo del prezzo dell’altra. La Corte d’appello di Milano rigetta sia il gravame principale sia quello incidentale. La committente ricorre per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi denunciano, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e sull’inadempimento. La Corte li dichiara inammissibili: le censure mirano a una ricostruzione alternativa del fatto rispetto a quella compiuta dai giudici di merito, con le norme invocate quali mere conseguenze dell’accertamento fattuale.

Il quarto motivo è invece fondato. Il giudice d’appello aveva rigettato la domanda risarcitoria perché la ricorrente avrebbe chiesto il danno senza allegare e provare l’an, il quantum e il nesso eziologico. La Corte rileva però che il giudice territoriale non spende alcuna parola sull’ampio capitolato testimoniale, riproposto nelle precisate conclusioni e già non ammesso in primo grado.

Per affermare che nulla è stato provato, il giudice non può essere del tutto implicito: deve necessariamente spiegare, pur sinteticamente, perché tutti i capitoli proposti siano inammissibili e irrilevanti. Tacendo su questo, la motivazione, in parte qua, è apparente e non può sostenere la decisione.

A identiche conclusioni conduce la seconda parte del motivo, relativa al danno da mancata produzione lamentato per l’isola robotizzata, anch’essa corredata di capitoli di prova e richiesta di consulenza tecnica d’ufficio. Il quinto motivo, sull’integrale condanna alle spese del primo grado, resta assorbito.

La Corte accoglie quindi il ricorso nei termini indicati, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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