Revocazione esclusa per errore di giudizio sulla specificità del ricorso (Cass. civ. Sez. I n. 5380 del 01.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore revocatorio è configurabile solo quando la Corte sia incorsa in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti, tale da aver indotto il giudicante a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza od esistenza di un fatto positivamente acquisito od escluso nella realtà del processo. Non è deducibile come errore revocatorio il preteso error in iudicando commesso nell’esercizio dell’attività valutativa e interpretativa, anche con riferimento agli elementi processuali. Rientra in tale attività valutativa il giudizio sulla specificità del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., con la conseguenza che è inammissibile il ricorso per revocazione che censuri siffatto giudizio.

Il Fatto

La società ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma aveva rigettato il reclamo contro la dichiarazione del proprio fallimento. Con ordinanza n. 17471/2023 questa Corte aveva dichiarato inammissibile quel ricorso, ritenendo del tutto aspecifica la doglianza sulla carenza assoluta-inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo posto a fondamento del ricorso di fallimento.

La società ha quindi proposto ricorso per revocazione dell’ordinanza, prospettando un unico motivo. Sostiene che la Corte, nel valutare la specificità del ricorso, avrebbe commesso un errore di fatto essenziale e decisivo: la verifica del tenore letterale della relazione di notificazione avrebbe condotto a una decisione opposta, poiché l’atto era stato notificato a un soggetto privo di collegamento con la società. Gli intimati non hanno svolto difese.

La Motivazione della Corte

Il motivo è dichiarato inammissibile. La tesi della ricorrente muove dall’idea che, dedotto un error in procedendo, la Corte avesse il potere-dovere di accedere direttamente agli atti processuali per verificarne la fondatezza, e che il controllo sull’osservanza dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. dovesse compiersi non sul contenuto del ricorso, ma sulla relazione di notificazione del decreto ingiuntivo.

La Corte riqualifica la censura: essa prospetta, all’evidenza, un errore di giudizio compiuto nel considerare inammissibile il ricorso per la mancata specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui il motivo si fondava. Non si tratta dunque di un errore percettivo, ma di un diverso apprezzamento della stessa situazione processuale.

Il perimetro del rimedio è netto. L’errore revocatorio rileva solo se meramente percettivo e incontrovertibilmente risultante dagli atti: deve aver indotto il giudicante a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza od esistenza di un fatto, positivamente acquisito od escluso, che, ove esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione. Resta invece fuori dall’ambito della revocazione la sindacabilità di asseriti errori di giudizio formatisi sulla base di una decisione in punto di diritto. La Corte richiama sul punto Cass. 513/2017, Cass. 22868/2012, Cass. 3845/2012 e Cass. 19926/2014.

Ne discende l’inammissibilità del giudizio di revocazione introdotto ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ. La mancata costituzione delle parti intimate esime il collegio dalla regolazione delle spese. La Corte dà inoltre atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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