Usucapione, detenzione del conduttore e mancata interversione del possesso (Cass. civ. Sez. II n. 5854 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di usucapione, il soggetto che, dopo la morte del conduttore originario, continui a detenere l’immobile non acquista il possesso ad usucapionem, poiché subentra nella medesima posizione del dante causa e conserva la detenzione nomine alieno. L’interversione del possesso non può conseguire a un semplice atto di volizione interna, né al mancato pagamento dei canoni: occorre una manifestazione esteriore, specificamente rivolta contro il proprietario, idonea a porlo in grado di percepire il mutamento. Grava su chi invoca l’usucapione l’onere di provare l’attività apertamente contrastante con il possesso altrui; incombe sul convenuto la prova del titolo che conferisce all’attore un diritto di carattere soltanto personale. Il fatto costitutivo del diritto al risarcimento per la perdita subita consiste nella concreta possibilità, andata perduta, di esercitare il godimento del bene, diretto o indiretto.

Il Fatto

Con atto di citazione notificato nel dicembre 1993, l’originario attore conviene in giudizio la Provincia di Reggio Calabria per sentir dichiarare il proprio diritto di proprietà, per usucapione ventennale, su un immobile detenuto fin dal 1966, ricevuto dalla madre dopo il decesso del padre, dipendente dell’ente. L’amministrazione contesta l’usucapibilità del bene, facente parte del patrimonio indisponibile, e l’esistenza dei presupposti del possesso. Il Tribunale accoglie la domanda; la Corte d’Appello, in totale riforma, la rigetta, ordina il rilascio dell’immobile e condanna gli eredi dell’attore al risarcimento del danno da occupazione, parametrato al valore locativo. Propongono ricorso per cassazione gli eredi, con cinque motivi, mentre l’ente resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1141 e 1158 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.. La Corte lo ritiene manifestamente infondato: dal ricorso introduttivo emerge che l’immobile era stato concesso in locazione al padre dell’attore e che, alla sua morte, la madre consegnò l’appartamento al figlio. La relazione con il bene va quindi qualificata come mera detenzione, perché l’attore subentrò nella posizione del dante causa.

Il Collegio richiama Cass. civ., Sez. 2, n. 25887 del 2018 e Cass. civ., Sez. 3, n. 26670 del 2017, secondo cui l’erede non convivente del conduttore non succede nella detenzione qualificata e, estinguendosi il titolo con la morte del titolare, è detentore precario. La madre, a sua volta mera detentrice, non poteva trasmettere al figlio il possesso ad usucapionem (Cass. civ., Sez. 2, n. 11132 del 2022).

Quanto all’interversione del possesso, essa non può derivare da un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore diretta contro il possessore, così che questi sia posto in grado di avvertire il mutamento. Sono inidonei gli atti che si traducono nell’inottemperanza alle pattuizioni costitutive della detenzione: il mancato pagamento dei canoni integra una ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale (Cass. civ., Sez. 2, n. 2392 del 2009).

Il secondo motivo, sull’inusucapibilità del bene appartenente al patrimonio indisponibile, è dichiarato inammissibile per assorbimento, essendo venuti meno i presupposti del possesso. La destinazione al pubblico servizio risulta provata non solo dai documenti contestati, ma anche da ulteriori risultanze istruttorie e dai bilanci di previsione. La doglianza si risolve in una contestazione dell’accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 5, n. 32505 del 2023). L’occupazione del bene non integra sdemanializzazione tacita, che richiede atti univoci e concludenti della pubblica amministrazione (Cass. civ., Sez. 3, n. 14269 del 2023).

Il terzo e il quarto motivo, scrutinati congiuntamente, sono infondati: la condanna risarcitoria parametrata al valore locativo è coerente con Cass. civ., Sez. Un., n. 33645 del 2022, per la quale il danno da perdita subita è liquidato equitativamente, se del caso mediante il canone di mercato. Quanto alla motivazione, la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. rende inammissibili le censure di mera insufficienza, restando il sindacato circoscritto al minimo costituzionale dell’art. 111, comma 6, Cost. (Cass. civ., Sez. Un., n. 8053 del 2014). Il quinto motivo, sulla consulenza tecnica di altro giudizio, è infondato: il giudice civile può fondarsi su prove atipiche raccolte in altro processo (Cass. civ., Sez. 3, n. 840 del 2015). Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

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