Disparità di trattamento e prescrizione dell’indennità premio di fine servizio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5441 del 01.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disparità di trattamento di cui all’art. 45 d.lgs. n. 165/2001 presuppone la comparazione tra situazioni giuridiche sovrapponibili. Non è configurabile alcuna discriminazione quando il diverso trattamento economico trova il proprio discrimine nella circostanza che il diritto di alcuni lavoratori all’indennità premio di fine servizio sia ormai estinto per prescrizione, mentre per altri sia ancora azionabile. La proposta di delibera mai approvata dall’organo competente non è idonea a integrare un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 1988 cod. civ., che ha effetto meramente confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e non opera quando quest’ultimo sia già estinto. La mancata sospensione facoltativa del processo rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in cassazione in assenza di un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica.
Il Fatto
Due lavoratrici, già dipendenti della provincia con assunzione fondata sulla legge n. 285/1977, agiscono in giudizio per accertare l’illegittimità della condotta datoriale, deducendo i ritardi nell’erogazione dell’indennità premio di fine servizio, la distrazione dei fondi destinati all’emolumento e una disparità di trattamento economico, con condanna risarcitoria. In via subordinata invocano l’accertamento dell’indebito arricchimento dell’ente.
Il Tribunale di Frosinone rigetta tutte le domande. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4542/2019, conferma il rigetto: esclude la natura discriminatoria della condotta e ravvisa una diversità di posizione giuridica rispetto ai dipendenti beneficiati da altra determina, poiché per le ricorrenti la prescrizione decennale era maturata. Esclude inoltre che la proposta di delibera a loro favore valga come riconoscimento del debito. Le lavoratrici ricorrono per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale la Corte accoglie l’eccezione di inammissibilità del controricorso, notificato il 17 giugno 2022, quando il termine ex art. 370 cod. proc. civ. era già spirato rispetto alla notifica del ricorso del 7 ottobre 2020. Nel merito, i primi due motivi sono esaminati congiuntamente e rigettati.
La Suprema Corte individua la ratio decidendi della sentenza impugnata non nell’annullamento in autotutela di una delibera, bensì nella diversità delle posizioni giuridiche: ciò che determina il diverso trattamento non è l’applicazione di un diverso trattamento contrattuale, ma la circostanza che il diritto delle ricorrenti sia estinto per prescrizione. I motivi non colgono quindi il nucleo del ragionamento, soffermandosi su una questione diversa.
Sul piano della struttura del ricorso, la Corte rileva la mancanza di autosufficienza: le ricorrenti avrebbero dovuto trascrivere i documenti del giudizio di merito, in primo luogo l’istanza di liquidazione con indicazione della data di deposito, decisiva per verificare il rispetto del termine prescrizionale accertato in appello. Senza allegazione e prova del diritto alla percezione dell’emolumento, la dedotta discriminatorietà non è valutabile, poiché può apprezzarsi solo in presenza di situazioni sovrapponibili, come già affermato da Cass. n. 33044 del 2023. Il diritto non può del resto desumersi da una delibera mai approvata e priva di effetti.
Quanto alla mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione del contenzioso sulla delibera di annullamento, la Corte la ritiene insindacabile: trattandosi di sospensione facoltativa e non necessaria, la decisione era rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e, in ogni caso, correttamente presa, non sussistendo alcun rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le cause. Anche il profilo della motivazione apparente è escluso: la corte territoriale ha spiegato in modo esaustivo che il discrimine risiede nella prescrizione del diritto.
Il terzo motivo è infondato. La proposta di delibera mai sfociata in un provvedimento non produce effetti ai fini dell’art. 1988 cod. civ. La ricognizione di debito non è autonoma fonte di obbligazione, ma ha effetto confermativo di un rapporto fondamentale preesistente, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante ove risulti che il rapporto non è mai sorto o si è estinto, secondo Cass. n. 2091 del 2022. Poiché il credito era già prescritto al momento della proposta, il rapporto fondamentale era estinto e difetta il presupposto per l’operare dell’art. 2944 cod. civ. L’accertamento sulla natura della dichiarazione rientra nei poteri del giudice di merito, insindacabile in cassazione se correttamente motivato (Cass. n. 5549 del 2021). Il ricorso è rigettato; nulla sulle spese per l’inammissibilità del controricorso tardivo.
Nota della Redazione
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