Ricongiunzione contributi, interessi non dovuti per il pubblico impiego (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8525 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico che cessi dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione e intraprenda un’attività privata con iscrizione a una distinta gestione previdenziale è soggetto alla costituzione ope legis della posizione assicurativa presso l’INPS, ai sensi dell’art. 124 d.P.R. n. 1092/1973. I contributi maturati presso la gestione sostitutiva sono trasferiti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti senza interessi, secondo l’art. 125 d.P.R. n. 1092/1973. Tale disciplina speciale prevale su quella della ricongiunzione di cui alla legge n. 29/1979, che imporrebbe gli interessi a carico della gestione di provenienza. L’ipotesi eccettuativa dell’art. 126, lett. b), d.P.R. n. 1092/1973 opera solo quando il nuovo rapporto sia di pubblico impiego, non quando derivi da libera scelta del lavoratore verso il settore privato.
Il Fatto
Il lavoratore, già dipendente del Ministero della Difesa in servizio presso l’aeronautica militare con iscrizione all’INPDAP, cessava il rapporto pubblico nel 1996 e transitava alle dipendenze di una compagnia aerea privata, con iscrizione al Fondo Volo dell’INPS. Non avendo maturato il diritto a pensione nella gestione di provenienza, presentava domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi chiedendo che gli interessi sulla contribuzione da trasferire fossero posti a carico della gestione INPDAP di origine, con riduzione dell’onere a proprio carico.
Il Tribunale di Treviso accoglieva la domanda e la Corte d’appello di Venezia rigettava il gravame dell’INPS, qualificando la fattispecie come ricongiunzione ex art. 2 legge n. 29/1979. L’Istituto ricorreva per cassazione deducendo la violazione dell’art. unico legge n. 322/1958 e dell’art. 2 legge n. 29/1979, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e ricostruisce la distinzione tra i due istituti. L’INPS valorizza la peculiarità, per i dipendenti pubblici, della costituzione ope legis della posizione assicurativa presso l’assicurazione generale e la specialità di tale normativa rispetto alla disciplina della ricongiunzione applicata dalla sentenza d’appello.
Il Collegio richiama l’art. 124 d.P.R. n. 1092/1973, che prevede la costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS quando il dipendente cessi dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità. I contributi maturati presso la gestione sostitutiva sono trasferiti alla forma di previdenza esclusiva dell’INPS-Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e non presso altri Fondi pensionistici.
L’art. 125 d.P.R. n. 1092/1973 stabilisce che i contributi per la costituzione della posizione assicurativa sono determinati senza interessi. È proprio tale diversa disciplina sugli interessi a dar vita al contenzioso, poiché l’Istituto riceve un importo inferiore rispetto all’onere di ricongiunzione.
La Corte esclude l’operatività dell’ipotesi eccettuativa dell’art. 126, lett. b), d.P.R. n. 1092/1973, che riferisce la riunione o ricongiunzione al nuovo servizio di pubblico impiego. Il transito dal Fondo INPDAP al Fondo Volo INPS è frutto di una libera scelta del lavoratore di lasciare l’aeronautica militare per una compagnia privata. La contribuzione accreditata nel precedente rapporto statale resta quindi soggetta al regime degli artt. 124 e 125 d.P.R. n. 1092/1973, prevalente per specialità in materia di interessi, e resta improduttiva di interessi fino alla costituzione della posizione assicurativa.
La Corte dà continuità ai principi già affermati con numerose pronunce, tra cui Cass. n. 4287 del 2024, Cass. n. 35532 del 2023 e Cass. n. 20522 del 2019. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa decisa nel merito con il rigetto della domanda originaria. Le spese dell’intero processo sono compensate per la formazione dell’orientamento giurisprudenziale in epoca successiva alla proposizione della domanda.
Nota della Redazione
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