Inammissibile il ricorso che mescola violazione di legge e vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5440 del 01.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di sufficiente specificità, il motivo di ricorso con cui si denuncino promiscuamente violazioni di norme di diritto, sostanziali e processuali, e vizi motivazionali, senza indicare quale errore sia riconducibile a ciascuna delle diverse tipologie di censura. Il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata, mentre il vizio di omesso esame di un fatto decisivo postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti. L’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità attiene solo all’esistenza della motivazione in sé e non al confronto con le risultanze processuali.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente di una società consortile per l’emergenza sanitaria, aveva agito in giudizio per ottenere l’accertamento del diritto all’inquadramento nella categoria superiore, con le conseguenti differenze retributive. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso e la Corte d’Appello aveva respinto il gravame, escludendo che la lavoratrice avesse fornito prova dello svolgimento delle mansioni superiori, non emergendo quella autonomia decisionale propria della categoria rivendicata.

Proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, la società ha resistito con controricorso. La questione centrale attiene alla ammissibilità delle censure, formulate congiuntamente sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi e li dichiara inammissibili. Il primo profilo di inammissibilità attiene alla promiscuità delle censure: la ricorrente ha denunciato insieme violazioni di norme di diritto, sostanziali e processuali, e vizi motivazionali, senza specificare quale errore fosse riferibile ai vizi di così diversa natura. Ne deriva una convivenza, entro il medesimo motivo, di censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità, che non consente una sufficiente identificazione del devolutum.

La Corte chiarisce la distinzione tra i vizi. Il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata. Il sindacato ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. postula invece un fatto ancora oggetto di contestazione. Nel caso concreto i profili restano inestricabilmente commisti, con argomenti di fatto, richiami istruttori e frammenti della sentenza impugnata, rendendo i motivi privi della necessaria specificità.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., la Corte osserva che, dopo la riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’anomalia motivazionale rilevante attiene solo all’esistenza della motivazione in sé. Richiamando le Sezioni Unite n. 8053/2014 e Sezioni Unite n. 5888/1992, il difetto si configura solo in caso di mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, di motivazione apparente, di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o di motivazione perplessa e incomprensibile. Esula, viceversa, la verifica della sufficienza e razionalità della motivazione sulle quaestiones facti.

La Corte rileva inoltre che la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo non coglie nel segno. Le allegazioni difensive tendono a sollecitare una revisione delle valutazioni operate dal giudice d’appello sugli esiti istruttori. Ciò contrasta con il principio, ribadito da Cass. n. 21187 del 08/08/2019 e Cass. n. 1554 del 28/01/2004, secondo cui sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità delle prove e la scelta delle risultanze idonee a formare il convincimento. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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