Contributo di solidarietà CNPADC illegittimo e prescrizione decennale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13311 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo di solidarietà introdotto con delibera regolamentare dalla Cassa nazionale di previdenza dei dottori commercialisti, che imponga una trattenuta su trattamenti pensionistici già quantificati, è illegittimo. Esso esula dal novero dei provvedimenti adottabili dall’ente privatizzato e si configura come prestazione patrimoniale ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata alla legge. La restituzione delle somme indebitamente trattenute è soggetta alla prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ., non alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ., difettando la liquidità ed esigibilità del credito. Il contributo previsto dall’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 è istituto diverso, di fonte legislativa e carattere eccezionale, non applicabile in assenza di una determinazione dell’ente che riconosca la propria inerzia.
Il Fatto
Due professionisti, in pensione rispettivamente dal 1994 e dal 2001, convenivano davanti al Tribunale di Modena la CNPADC per accertare l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato sui loro trattamenti pensionistici in forza di delibere dell’ente (nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017), di rinnovo della misura già introdotta dall’art. 22 del Regolamento dell’ente.
Il Tribunale accoglieva la domanda, confermando la condanna alla restituzione delle somme trattenute nel limite della prescrizione decennale ed escludendo l’applicabilità della imposizione contributiva dell’1% per gli anni 2012 e 2013 prevista dall’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, per difetto del presupposto dell’inerzia. La Corte d’Appello di Bologna rigettava il gravame dell’ente. La Cassa ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama il percorso tracciato dalle Sezioni Unite n. 17742 del 2015, che avevano affermato l’operatività attenuata del principio del pro rata dopo la modifica dell’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995 ad opera dell’art. 1, comma 763, legge n. 296/2006. Per i pensionati che hanno maturato il diritto prima della riforma del 2007 il principio del pro rata resta applicato in modo rigoroso.
Il collegio ribadisce che il d.lgs. n. 509/1994 non ha attribuito ai regolamenti delle Casse il connotato di regolamenti di delegificazione: essi non possono derogare a disposizioni di rango primario. Esula dal novero dei provvedimenti adottabili, ed è incompatibile con il pro rata, qualsiasi atto che introduca una trattenuta su trattamenti già determinati, quale appunto il contributo di solidarietà. Il prelievo è prestazione patrimoniale ex art. 23 Cost., riservata al legislatore.
Il richiamo all’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 non è pertinente: si tratta di istituto diverso per natura, funzione e soggetti emittenti, di fonte legislativa, carattere eccezionale e limitata attuazione biennale, applicato in percentuale fissa e non adeguato a fasce di reddito, che presuppone l’inerzia dell’ente. Nessuna equiparazione è possibile con l’illegittimità giudiziale della contribuzione regolamentare.
Quanto al terzo motivo, la Corte conferma l’indirizzo secondo cui la prescrizione quinquennale richiede la liquidità ed esigibilità del credito. Ove sia contestato l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale. L’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 riguarda la riliquidazione della pensione, non l’indebita trattenuta.
Respingendo i motivi, la Corte condanna la ricorrente alle spese e, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente e di un’uguale somma in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2946 c.c. – Prescrizione ordinaria
- Art. 2948 c.c. – Prescrizione di cinque anni
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata