Contrattazione integrativa e diritti quesiti nella successione dei contratti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5478 del 01.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La regola dell’art. 63, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi, è limitata ai contratti e accordi nazionali di cui all’art. 40 del medesimo decreto, con esclusione dei contratti integrativi; per questi ultimi il controllo di legittimità è circoscritto alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione. La determinazione in concreto della retribuzione di posizione è demandata agli enti locali secondo i parametri del contratto nazionale e delle disposizioni della contrattazione decentrata e integrativa. Nella successione nel tempo delle fonti contrattuali si realizza l’immediata sostituzione delle clausole precedenti con le nuove, anche se meno favorevoli, senza che possa invocarsi il divieto di reformatio in peius o l’esistenza di diritti quesiti, configurabili solo in caso di successione di leggi nel tempo e con riguardo a diritti già entrati nel patrimonio per effetto di un evento maturato.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto il pagamento dell’indennità di posizione per gli anni 1999-2001, nella misura determinata dall’art. 12 del C.C.D.I. della dirigenza per il medesimo periodo. Il Tribunale di Matera aveva rigettato le domande del lavoratore, dirigente collocato in quiescenza nel 2001.

La Corte d’appello di Potenza, con la sentenza impugnata, ha confermato il rigetto. Ha ritenuto applicabili al lavoratore le disposizioni dell’accordo decentrato per il personale con qualifica dirigenziale del 28.03.2002, adottate in adempimento di un obbligo assunto in sede di sigla del contratto nazionale 1998-2001, qualificando il fenomeno come integrazione e specificazione e non come successione di contratti nel tempo. L’erede del lavoratore ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si fonda su un unico motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. Quanto al vizio di omesso esame, la Corte rileva che le censure non investono un fatto della natura, ma valutazioni giuridiche e giudizi di sussunzione, estranei alla critica vincolata del n. 5.

Il fatto decisivo, si afferma, deve essere inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale o secondario, con carattere decisivo. Non costituiscono fatti le argomentazioni difensive, gli elementi istruttori o il vario insieme dei materiali di causa, secondo il richiamato precedente Cass. n. 9483 del 2020. Il motivo, in questa parte, è inammissibile.

Quanto alla violazione di norme, la Corte ricorda l’orientamento costante secondo cui la denuncia diretta in legittimità della violazione dei contratti collettivi è limitata ai contratti nazionali, con esclusione di quelli integrativi (Cass. n. 20792 del 2022). La censura si risolve nella deduzione della violazione della contrattazione integrativa, senza specificazione dei canoni interpretativi violati né dell’obbligo di motivazione.

La Corte osserva poi che il motivo ex art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. non consente censure fondate su principi generali, richiedendo l’indicazione specifica delle norme violate. Il ricorrente non ha indicato le disposizioni del contratto nazionale poste a fondamento del preteso diritto quesito, giacché l’art. 27 del C.C.N.L. 1998/2001 demanda agli enti la determinazione dei valori economici della retribuzione di posizione.

Da ciò l’applicabilità dei principi in tema di successione di contratti decentrati e integrativi: la sostituzione immediata delle clausole precedenti, senza spazio per il divieto di reformatio in peius o per i diritti quesiti, invocabili solo per diritti già entrati nel patrimonio in relazione a un evento maturato (Cass. n. 9136 del 2024; Cass. n. 28550 del 2022; Cass. n. 5825 del 2000). Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese e ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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