La motivazione per relationem non è apparente se rende comprensibile la ratio decidendi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12968 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione apparente ricorre quando la sentenza, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. Non è apparente, né omessa, la motivazione che, pur sintetica e adesiva alle conclusioni del primo giudice, renda comprensibile la ratio decidendi con argomentazioni critiche e coerenti. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sussiste solo quando il giudice nulla abbia detto su uno specifico motivo di gravame, non quando, pronunciandosi, abbia respinto la censura con motivazione che il ricorrente reputa erronea. L’improprio richiamo al giudicato in motivazione non determina la nullità della sentenza se la restante parte della motivazione è idonea a sorreggere l’impianto della decisione.
Il Fatto
Una docente di scuola dell’infanzia a tempo indeterminato, collocata a riposo dal 1° settembre 2014, veniva richiamata in servizio con atto del 1° ottobre 2014, a seguito del rigetto della sua domanda di pensionamento da parte dell’Inps e della rettifica del calcolo delle settimane utili alla quiescenza. La docente conveniva in giudizio l’amministrazione scolastica, chiedendo l’accertamento della violazione dei doveri di correttezza e buona fede e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Tribunale rigettava il ricorso e la Corte d’appello, con sentenza n. 803/2023, respingeva l’appello. La docente ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina congiuntamente i motivi, tutti incentrati su vizi di nullità della sentenza. Con il primo motivo la ricorrente deduce la motivazione apparente ex art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in ordine alla responsabilità del Ministero e al concorso di colpa. Il motivo è infondato: la Corte rammenta il principio per cui la motivazione è apparente solo quando la sentenza non renda percepibile il fondamento della decisione, perché le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice, che non può essere integrato dall’interprete con congetture. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha motivato in modo adeguato e comprensibile su entrambi i profili, aderendo alle conclusioni del primo giudice ma in modo critico e argomentato, con citazione di giurisprudenza di legittimità coerente.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle censure d’appello. Il motivo è infondato: il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice nulla abbia detto su uno specifico motivo di gravame, non quando, pronunciandosi, abbia respinto la censura con motivazione che il ricorrente reputa erronea. La Corte rileva che la sentenza impugnata si è occupata espressamente sia della responsabilità del Ministero sia del concorso di colpa, dedicando a quest’ultimo argomentazioni sintetiche ma adeguate.
Quanto al concorso di colpa, la Corte chiarisce che l’affermazione della sentenza impugnata circa la formazione del giudicato sulla ricostruzione del Tribunale non condivisa in appello costituisce autonoma ratio decidendi, ancorché il richiamo al giudicato sia improprio. Tale improprietà non inficia la validità della sentenza, poiché la Corte territoriale ha comunque preso in esame il motivo d’appello, ritenendolo inidoneo a confutare le motivazioni del primo giudice.
Il terzo motivo, relativo al difetto assoluto di motivazione, viene disatteso in via consequenziale: se la motivazione non è apparente, non può dirsi omessa. La Corte rileva che, dietro lo schermo del vizio motivazionale, la ricorrente mira a rimettere in discussione gli apprezzamenti di fatto della Corte territoriale, operazione inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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