Contratti a termine nel settore artistico e superamento dei 36 mesi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2088 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel computo del limite massimo di trentasei mesi previsto dall’art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001, per la successione di contratti a termine per mansioni equivalenti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, vanno inclusi anche i contratti già rientranti nel campo di applicazione dell’art. 1, lett. e), legge n. 230/1962, relativi al personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli. La sola natura temporanea della programmazione artistica di un ente lirico non integra la ragione obiettiva idonea a escludere l’abusiva reiterazione, occorrendo circostanze precise e concrete, valutate con criteri rigorosi e restrittivi. Il regime transitorio di cui all’art. 1, comma 43, lett. b), legge n. 247/2007 non è rilevabile d’ufficio se la questione non è stata proposta con appello incidentale avverso la statuizione di primo grado.
Il Fatto
Il lavoratore ha chiesto al giudice del lavoro l’accertamento dell’illegittimità della clausola appositiva del termine ai contratti stipulati con una fondazione lirica dal 1997 al 2011, il riconoscimento di un rapporto a tempo indeterminato e la condanna dell’ente alla indennità risarcitoria di cui all’art. 32, commi 5 e 6, legge n. 183/2010. Il Tribunale di Messina aveva dichiarato illegittimo il termine per superamento del limite di trentasei mesi.
La Corte d’Appello di Messina, in riforma, ha rigettato la domanda escludendo dal computo i periodi coperti dal regime della legge n. 230/1962 e quelli ricadenti nel regime transitorio della legge n. 247/2007, con conseguente mancato superamento del limite. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; l’ente ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è accolto. La Corte chiarisce che l’esclusione dei contratti stipulati sotto il vigore della legge n. 230/1962 non trova fondamento sistematico: non si tratta di sindacare la legittimità delle condizioni che giustificavano l’apposizione del termine al tempo della stipula, ma la successione di contratti e il rispetto del limite massimo di durata.
Il Collegio richiama l’art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001, che escludeva l’applicazione del limite alle sole attività stagionali definite dal d.P.R. n. 1525/1963. Tale decreto individua il personale di cui alla lett. a) dell’art. 1, legge n. 230/1962, per la speciale natura stagionale dell’attività, e non il personale artistico e tecnico ricadente nella successiva lett. e).
Su questa base la Corte afferma il principio per cui devono computarsi nel termine massimo i contratti già rientranti nel campo di applicazione dell’art. 1, lett. e), legge n. 230/1962. La conclusione è coerente con l’indirizzo secondo cui, ai fini del limite di trentasei mesi, si includono anche i contratti stipulati prima dell’introduzione del comma 4-bis, richiamando Cass. n. 24847/2022.
La Corte richiama inoltre l’interpretazione conforme alla direttiva 1999/70/CE e alle sentenze della Corte di giustizia Sciotto e Milkova, già recepita da Cass. nn. 10480, 11121 e 11122 del 2019. La natura artistica dell’attività non è ragione obiettiva sufficiente: occorrono circostanze precise e concrete, valutate con criteri restrittivi. La sentenza impugnata si è fermata sulla temporaneità degli spettacoli, trascurando la reiterazione continuativa dei contratti nel quadro di una programmazione stabile.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile, essendo assorbente il rilievo che il lavoratore non aveva proposto appello incidentale sulla questione della computabilità dei contratti del periodo transitorio, già decisa in prime cure con statuizione passata in giudicato. Cassata la sentenza, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con conferma delle statuizioni di primo grado e condanna dell’ente alla rifusione delle spese.
Nota della Redazione
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