Deposito postale e sanatoria per raggiungimento dello scopo nel giudizio di pace (Cass. civ. Sez. III n. 5644 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi davanti al Giudice di pace, la costituzione in giudizio dell’attore mediante invio dell’atto a mezzo posta, anziché mediante deposito diretto in cancelleria, integra un deposito irrituale, non previsto dalla legge, ma idoneo a raggiungere lo scopo con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. La sanatoria opera dalla data di concreta e documentata ricezione dell’atto da parte del cancelliere ai fini processuali, e giammai dalla data di spedizione. La nullità della sentenza per anticipata deliberazione rispetto alla scadenza dei termini dell’art. 190 cod. proc. civ. non può essere utilmente fatta valere con l’impugnazione, perché il giudice del gravame non può rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 cod. proc. civ., essendo tenuto a deciderla nel merito, cosicché il motivo è inammissibile per difetto di interesse.

Il Fatto

Il Giudice di pace dichiarò improcedibile l’opposizione proposta dal ricorrente avverso un decreto ingiuntivo, per la mancata rituale costituzione in giudizio, essendo stata effettuata a mezzo posta e non personalmente. Il Tribunale, in sede di appello, confermò la decisione, condannando l’appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ. e alle spese.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. Dopo l’ordinanza interlocutoria che ha rimesso la causa in pubblica udienza per il rilievo nomofilattico delle questioni, la Corte ha esaminato il primo e il terzo motivo, rispettivamente sull’ammissibilità del deposito a mezzo posta davanti al Giudice di pace e sulla nullità della sentenza deliberata prima della scadenza dei termini per le note conclusive.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato per primo, per priorità logica, il motivo sulla nullità della sentenza asseritamente deliberata prima della scadenza del termine per le note conclusive. Pur dando atto del principio delle Sezioni Unite n. 36596 del 2021, secondo cui la decisione assunta senza attendere la scadenza dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. comporta di per sé nullità, ha rilevato che tale principio non giova al ricorrente.

La Corte ha osservato che, constatata la nullità, il giudice dell’appello non potrebbe rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 cod. proc. civ., ma dovrebbe deciderla nel merito. Da ciò deriva l’onere della parte di impugnare anche le statuizioni di merito, sotto pena di inammissibilità. Poiché il Tribunale ha comunque deciso la causa esaminando l’altro motivo di gravame, il terzo motivo è inammissibile per difetto di interesse.

Quanto al primo motivo, la Corte ha accolto la censura. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 5160 del 2009, secondo cui l’invio a mezzo posta dell’atto destinato alla cancelleria realizza un deposito irrituale, ma idoneo a raggiungere lo scopo con sanatoria ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. Tale sanatoria decorre dalla ricezione dell’atto da parte del cancelliere e non dalla spedizione.

La Corte ha chiarito che l’attività materiale di deposito può essere compiuta anche da persona incaricata, il c.d. nuncius, e che l’ordinamento prevede ipotesi di deposito a mezzo posta. Ha quindi escluso la radicale difformità del deposito postale rispetto a quello diretto. Ha inoltre rilevato che l’art. 319 cod. proc. civ. è regola speciale per il Giudice di pace, prevalente sull’art. 165 cod. proc. civ., non pertinente il precedente richiamato in sentenza.

Infine, quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la prova della tempestività può essere fornita anche con documenti acquisiti al processo, non essendo richiesta a pena di improcedibilità la produzione della copia notificata del provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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