La falsa percezione degli atti di causa è vizio revocatorio, non motivo di cassazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 5679 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La contestazione che riguardi una falsa percezione della realtà processuale, per cui il giudice di merito ritenga per svista inesistente o esistente un fatto o un documento la cui esistenza o inesistenza risulti incontestabilmente accertata dagli atti di causa, configura un errore di fatto deducibile esclusivamente con l’impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. La decorrenza della prescrizione relativa all’illecito permanente coincide con la cessazione della permanenza dell’attività illecita, e non con la data di conoscenza o conoscibilità del danno. Incombe sulla parte che eccepisce la prescrizione l’onere di fornire notizia della cessazione della permanenza.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la sentenza della Corte d’appello di Salerno che, confermando la decisione di primo grado, l’aveva condannata al risarcimento dei danni cagionati a un terreno di proprietà della controparte, a seguito dell’esecuzione di lavori di delocalizzazione di un complesso ospedaliero. La corte territoriale aveva ritenuto dimostrata la titolarità del diritto di proprietà del terreno in capo all’attore e non decorso il termine di prescrizione, eccepito dalla società convenuta.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, la società ricorrente deduceva la violazione degli artt. 100 e 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., dell’art. 74 disp. att. c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., contestando la mancata rilevazione della tempestiva contestazione della legittimazione attiva e la mancata dimostrazione documentale della proprietà del fondo, asseritamente prodotta solo tardivamente.
La Cassazione osserva che l’affermazione del giudice d’appello circa il difetto di contestazione era priva di fondamento, emergendo dagli atti la contestazione della legittimazione attiva. Tuttavia, con riguardo all’asserita assenza della documentazione sulla proprietà, la censura è inammissibile. Rievoca il consolidato principio per cui il vizio di legittimità denunciabile per cassazione postula un apprezzamento del giudice che, percepito il fatto nei suoi esatti termini materiali, lo abbia valutato in modo insufficiente o illogico. Qualora, invece, la doglianza riguardi una svista obiettivamente rilevabile, che ha portato a ritenere inesistente un documento esistente o viceversa, si versa in un errore di fatto, sanzionabile solo con la revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., come da giurisprudenza conforme citata.
Nel caso di specie, la società si era limitata a rilevare l’inesistenza di fatti e documenti che i giudici di merito avevano affermato esistenti, deducendo un vizio meramente revocatorio non utilizzabile in sede di legittimità.
Con il secondo motivo, la ricorrente censurava la sentenza per non aver correttamente valutato la documentazione prodotta ai fini dell’interruzione della prescrizione, e per aver erroneamente applicato la figura dell’illecito permanente, sostenendo che il termine decorresse dalla data della denuncia del danno.
Anche tale motivo è infondato. La Corte chiarisce che il dies a quo della prescrizione per l’illecito permanente non può che coincidere con la cessazione della condotta illecita, della cui data la società istante non aveva fornito alcuna notizia. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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