Responsabilità del funzionario Inail esclusa senza dolo o colpa grave (Cass. civ. Sez. III n. 6653 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità civile del dipendente pubblico per il danno ingiusto cagionato a terzi nell’esercizio delle proprie attribuzioni è configurabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23 del d.P.R. n. 3/1957 e dell’art. 8 della legge n. 70/1975, soltanto in presenza di dolo o colpa grave. Il funzionario che si conformi a circolari, istruzioni e direttive degli organi centrali dell’ente di appartenenza, adottate su suggerimento dell’avvocatura interna, non integra l’elemento soggettivo della fattispecie. La censura che contesti la ricostruzione del fatto operata dal giudice del merito, senza assumerne l’accertamento come termine indefettibile del giudizio di sussunzione, è inammissibile, perché investe la quaestio facti riservata al giudice del merito.

Il Fatto

Una società di servizi operante nel campo dell’assistenza e consulenza per pratiche infortunistiche convenne in giudizio, nel marzo 2016, la responsabile della sede territoriale Inail di Terni, chiedendone la condanna al risarcimento del danno extracontrattuale per il comportamento asseritamente illegittimo tenuto dal luglio 2014, ostativo alla trattazione delle pratiche dei calciatori assistiti dalla società.

Il Tribunale di Terni rigettò la domanda. La Corte d’appello di Perugia confermò la decisione, escludendo il fatto illecito e il danno ingiusto, patrimoniale e all’immagine. La società ricorse per cassazione con tre motivi, deducendo violazione di legge, vizi motivazionali e omessa ammissione della prova testimoniale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza. Ribadisce che il giudizio di cassazione è a critica vincolata, con conseguente inammissibilità di critiche generiche o articolate in modo inestricabile. Tuttavia, in una dimensione di garanzie fondata sugli artt. 24 e 111 Cost., sull’art. 47 della Carta di Nizza e sull’art. 6 CEDU, il ricorso, sebbene disarmonico, è scrutinabile nelle censure autonomamente individuabili, evitando eccessi di formalismo che restringano l’accesso alla tutela.

Nel merito del primo motivo, la Corte dichiara inammissibili i profili di insufficienza e contraddittorietà della motivazione, calibrati sulla formulazione non più vigente dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., inapplicabile ratione temporis. Altrettanto inammissibili sono le censure di omessa motivazione, poiché l’apparato argomentativo di appello è pienamente intelligibile e rispetta il minimo costituzionale, e quelle di travisamento della prova, che investono un giudizio valutativo e non una svista decisiva sul fatto probatorio.

Le censure di violazione degli artt. 17 e 7 della legge n. 152/2001 e degli artt. 108 e 109 del d.P.R. n. 1124/1965 sono inammissibili perché, nella sostanza, criticano la ricostruzione della quaestio facti, non l’interpretazione delle norme. Esse mirano a sostituirsi ai poteri di apprezzamento delle prove riservati al giudice del merito, sindacabili solo nei limiti del vizio di omesso esame di fatto storico controverso e decisivo. Tale vizio non è stato dedotto nel rispetto dei principi delle Sezioni Unite n. 8053/2014 e non era comunque deducibile in presenza di doppia conforme.

La Corte ricorda che il vizio di sussunzione può essere dedotto solo assumendo l’accertamento di fatto del giudice del merito come termine obbligato e non modificabile del sillogismo giudiziale. Ogni critica che contesti la ricostruzione del fatto materiale trasmoda nella revisione della quaestio facti. La Corte territoriale ha escluso l’elemento soggettivo valorizzando il fatto che il funzionario si era conformato a circolari e direttive degli organi centrali, adottate su suggerimento dell’avvocatura interna: ragione giustificativa frutto di apprezzamento di merito non scalfito dalle doglianze.

Anche la doglianza di violazione dell’art. 654 cod. proc. pen. è eccentrica, poiché ai fini della responsabilità personale della funzionaria non rileva la legittimità dell’attività svolta dalla società, ma il comportamento del funzionario giustificato dalle coordinate provenienti dagli organi superiori. Il terzo motivo è inammissibile per le medesime ragioni, avendo la Corte d’appello ritenuto inconferenti i fatti successivi all’introduzione del giudizio. Il secondo motivo è inammissibile, poiché il consolidamento del giudicato sull’insussistenza dell’an debeatur rende inammissibile ogni censura sul quantum debeatur. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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