Espropriazione di crediti e onere di allegazione dei fatti di causa (Cass. civ. Sez. III n. 5790 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di espropriazione di crediti, il ricorso per cassazione che denunci la violazione degli artt. 547 e 550 cod. proc. civ. è inammissibile quando omette di esporre in modo adeguato se, quando e in quali termini la dichiarazione di quantità resa dal terzo pignorato sia stata sottoposta dal creditore procedente al giudice dell’esecuzione, e quali provvedimenti questi abbia adottato. La inammissibilità consegue all’insufficienza grave dell’esposizione dei fatti di causa ex art. 366, n. 3, cod. proc. civ. Resta esclusa, in difetto di potenziale serialità delle questioni, riferibili a tematiche de praeterito relative alla disciplina anteriore alla novella del 2012, l’enunciazione di un principio di diritto nell’interesse della legge.

Il Fatto

Nel 2008 una società convenne dinanzi al Tribunale di Roma il condominio di un fabbricato, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da infiltrazioni d’acqua provenienti da una conduttura condominiale. Il Tribunale accolse la domanda con sentenza del 2012, condannando il condominio a pagare una somma alla società a titolo di risarcimento e un’altra al difensore, quale distrattario delle spese di lite.

Invocando quella sentenza come titolo esecutivo, il difensore iniziò due distinte esecuzioni in forma di espropriazione di crediti nei confronti del terzo pignorato: la prima, per l’importo delle spese, con pignoramento notificato il 12.11.2012; la seconda, nell’interesse della società, con pignoramento notificato il 17.11.2012. Il terzo rese dichiarazione positiva nella prima procedura e dichiarazione negativa nella seconda. Introdotto il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, il Tribunale escluse la debenza; la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame e condannò la società ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La ricorrente censura la decisione d’appello lamentando che la violazione degli artt. 547 e 550 cod. proc. civ. deriverebbe dall’aver il terzo reso dichiarazione negativa quando il medesimo credito era già stato colpito da un precedente pignoramento. Secondo la tesi, il terzo avrebbe dovuto ammettere di essere debitore del debitore esecutato, indicando i pignoramenti anteriori, per non pregiudicare la par condicio creditorum e la possibilità di riunione delle procedure.

La Corte non entra nel merito di tale tesi. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., perché il ricorso non riferisce in modo adeguato se, quando e in quali termini la dichiarazione di quantità resa dal terzo fu sottoposta dal creditore procedente al giudice dell’esecuzione, né quali decisioni e provvedimenti questi adottò. Tali indicazioni erano tanto più necessarie nel tempo non breve trascorso tra l’udienza indicata in citazione e l’avvio del giudizio di accertamento.

Assume rilievo decisivo la contestazione del Procuratore Generale, il quale, avendo accesso diretto agli atti, ha riferito che il creditore procedente, pur in possesso della dichiarazione di quantità, non la sottopose al giudice dell’esecuzione, dichiarando anzi che il terzo aveva omesso di rendere la dichiarazione.

La rilevata inammissibilità esime il collegio dal sindacare la correttezza della decisione impugnata circa i provvedimenti da adottare a fronte di una dichiarazione di quantità ambigua e circa il tipo di dichiarazione esigibile in caso di pignoramenti successivi del medesimo credito — questioni sulle quali la sentenza impugnata non sembra aver tenuto conto della giurisprudenza di legittimità. Né sussistono i presupposti per enunciare un principio di diritto nell’interesse della legge.

Anche il secondo motivo, sul rigetto dell’istanza di giuramento decisorio, è inammissibile: la Corte d’appello aveva ritenuto l’istanza rinunciata perché non reiterata nel precisare le conclusioni, e tale statuizione non è stata specificamente censurata. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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