Autosufficienza del ricorso e legittimazione attiva rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. III n. 5791 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, l’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., letto alla luce delle indicazioni della giurisprudenza sovranazionale, impone alla parte ricorrente la trascrizione essenziale, e per le parti d’interesse, degli atti e dei documenti richiamati, senza necessità di integrale riproduzione, così da contemperare l’esigenza di semplificare lo scrutinio di legittimità con la salvaguardia della funzione nomofilattica della Corte. La questione relativa alla titolarità attiva del rapporto litigioso è comunque rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo il formarsi di uno specifico giudicato interno. La nullità della sentenza per motivazione meramente apparente non è configurabile quando la pronuncia, seppure sintetica, offra una ricostruzione logica coerente delle ragioni del decidere.

Il Fatto

La proprietaria di un appartamento in un condominio romano lamentava danni al soffitto e alle pareti di un balcone, cagionati da infiltrazioni d’acqua provenienti dall’immobile sovrastante, di proprietà di un altro condomino. Invocando la responsabilità per cose in custodia, la ricorrente chiedeva la condanna del vicino alla riparazione dei danni e alla sistemazione definitiva dei difetti, oltre al risarcimento.

Il convenuto eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, assumendo che le infiltrazioni derivassero da un lastrico solare condominiale, e chiedeva la chiamata in causa del Condominio. Il Giudice di pace accolse la domanda verso il vicino e dichiarò la carenza di legittimazione passiva del Condominio. In appello, il Tribunale rigettò l’impugnazione del vicino ma accolse quella del Condominio, riformando la decisione e rigettando la domanda attorea. La soccombente ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la pronuncia d’appello per aver esaminato l’appello incidentale del Condominio, del quale era stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., richiamando la lettura imposta dalla giurisprudenza sovranazionale, in particolare la sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 nella causa Succi e altri c. Italia.

Nel ricorso risultava omessa, o gravemente carente, l’illustrazione delle allegazioni difensive svolte dal Condominio, necessaria a fronte di una sentenza impugnata che recava una descrizione assai sintetica dei motivi dell’appello incidentale. Tale deficienza non consentiva alla Corte di verificare se la questione sulla titolarità attiva del rapporto litigioso fosse stata ritualmente introdotta nel thema decidendum da una parte abilitata.

La Corte ha colto l’occasione per ribadire, per dovere nomofilattico, che la questione sulla titolarità attiva è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo il formarsi di uno specifico giudicato interno, richiamando Cass., S.U., 16/02/2016, n. 2951 e successive conformi.

Il secondo motivo denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost. La Corte ha rigettato la censura per difetto di autosufficienza: il ricorso non chiariva quando e come fosse stata formulata l’istanza di ristoro del danno da lesione del diritto alla salute, pregiudizio non patrimoniale che esigeva espressa allegazione, del tutto assente nell’atto introduttivo.

Il terzo motivo lamentava omessa pronuncia sull’appello incidentale che chiedeva l’eliminazione delle cause delle infiltrazioni. La Corte lo ha dichiarato infondato: accertata l’inesistenza del diritto di proprietà sul cespite danneggiato, il Tribunale ha coerentemente ritenuto infondata la domanda, sintagma riferibile a ogni richiesta formulata, inclusa quella eliminativa, così implicitamente rigettata. Il ricorso è stato rigettato, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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