Censura su qualificazione del contratto inammissibile se interpretazione del merito è plausibile (Cass. civ. Sez. III n. 13346 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione giuridica degli atti negoziali e la loro interpretazione sono attività riservate al giudice di merito e sono censurabili in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione. La censura non può risolversi nella mera contrapposizione di una differente lettura del contratto, poiché, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che l’interpretazione accolta sia l’unica possibile o la migliore in astratto, essendo sufficiente che essa risulti una delle interpretazioni possibili e plausibili. La dedotta violazione del principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (artt. 99 e 112 cod. proc. civ.) è pertanto inammissibile quando il giudice di merito ha comunque provveduto su tutta la domanda proposta e non oltre i limiti di essa.
Il Fatto
Una società conferisce a una s.n.c. un incarico di consulenza per il conseguimento di licenze di esercizio per la produzione di energia elettrica e per la defiscalizzazione del gasolio; nello stesso giorno conferisce alla medesima società un mandato con rappresentanza con relativa procura, avente ad oggetto l’assistenza nei rapporti con l’Agenzia delle Dogane, la predisposizione delle istanze di accredito e rimborso delle accise e la taratura periodica dei contatori. La mandataria, secondo la ricorrente, omette la taratura, provocando il rigetto delle istanze di rimborso e l’irrogazione di sanzioni.
Estinta la società attrice, il giudizio è riassunto dal socio e prosegue davanti al Trib. Lecce, che accerta i danni e accoglie in parte la domanda, compensandola con il credito riconvenzionale della convenuta. La Corte d’appello di Lecce accoglie poi l’appello principale della s.n.c., rigettando la domanda attrice: ritiene che tra le parti sia stato stipulato un unico contratto di mandato, regolarmente eseguito e cessato nel 2007, e che la seconda scrittura sia un mero atto unilaterale di procura; l’attività svolta dopo il 2007 costituirebbe solo il compimento di singole attività, non espressione di un rapporto continuativo. La ricorrente impugna la sentenza in cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara preliminarmente inammissibile il controricorso, essendo stato notificato oltre il termine dell’art. 370 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis: notificato il ricorso il 22 dicembre 2022, la notifica del controricorso andava effettuata entro il 31 gennaio 2023, mentre è avvenuta il 1° febbraio 2023. Richiama sul punto una linea costante (Cass. n. 11619 del 2010; Cass. n. 3325 del 2011).
Nel merito, i due motivi sono esaminati congiuntamente per evidente connessione e sono dichiarati inammissibili. La ricorrente, pur intestando le censure alla violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., non formula in sostanza doglianze idonee a denunciare errores in procedendo per violazione del principio della domanda o della corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice di merito ha provveduto su tutta la domanda e non oltre i suoi limiti. Il dissenso riguarda invece la qualificazione e l’interpretazione degli atti negoziali, attività riservata al giudice di merito e censurabile solo per erronea o insufficiente motivazione o per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (Cass. n. 13399 del 2005; Cass. n. 14355 del 2016; Cass. n. 353 del 2025).
La Corte ribadisce che nessuna censura può ridursi alla mera contrapposizione di una differente qualificazione e interpretazione. Per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice del merito non deve essere l’unica possibile né la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili (Cass. n. 10131 del 2006; Cass. n. 24539 del 2009; Cass. n. 27136 del 2017; Cass. n. 28319 del 2017).
Nel caso concreto, la Corte d’appello non ha trascurato i due documenti prodotti, ma li ha plausibilmente qualificati e interpretati, rispettivamente, come contratto di mandato e come atto unilaterale di procura a esso afferente, traendone le conseguenti implicazioni quanto a oggetto ed effetti. Alla luce delle stesse allegazioni di parte, ha accertato che il mandato era stato esattamente attuato, che dopo il 2007 la società aveva svolto solo singole attività senza vincolo contrattuale in atto e che doveva escludersi il dedotto inadempimento. L’interpretazione plausibile degli atti negoziali preclude dunque il sindacato di legittimità.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile. L’inammissibilità del controricorso esclude la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte dà infine atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Nota della Redazione
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