Base imponibile registro nel concordato con assuntore esclude i debiti accollati (Cass. civ. Sez. V n. 5880 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, al decreto di omologazione del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore si applica l’imposta in misura proporzionale ai sensi dell’art. 8, lett. a), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento, con cui il terzo assuntore acquista i beni fallimentari. La base imponibile è commisurata al valore dei beni e dei diritti trasferiti; l’importo del debito accollato non partecipa al calcolo, poiché l’imposta deriva esclusivamente dall’applicazione delle aliquote sui beni oggetto di cessione. Il termine di decadenza per la liquidazione decorre dalla richiesta di registrazione e non dall’annotazione dell’atto nel repertorio del tribunale, rilevando la presentazione formale dell’atto all’Ufficio.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate ha notificato alla società tre avvisi di liquidazione dell’imposta di registro relativi al fallimento di una impresa alimentare. Il primo riguardava il decreto di omologazione del concordato, tassato in misura proporzionale; gli altri due, a tassa fissa, i decreti di trasferimento dei beni del fallimento alla società proponente.

La contribuente ha impugnato gli avvisi, deducendo la decadenza dell’Amministrazione per decorso del termine, il difetto di contraddittorio preventivo, l’errore nella tassazione proporzionale del decreto di trasferimento e l’illegittimità del calcolo, per l’inclusione dei corrispettivi soggetti a IVA nella base imponibile. La CTP ha accolto il ricorso per intervenuta decadenza. La CTR ha riformato la decisione, accogliendo l’appello dell’Agenzia. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione del termine di decadenza. Dagli atti risulta che le copie dei decreti erano state rilasciate “per uso registrazione” e trasmesse all’Agenzia, che le ha protocollate e registrate entro il giorno successivo. Gli avvisi, emessi il 26 febbraio 2016, sono dunque tempestivi rispetto al termine triennale decorrente dalla richiesta di registrazione. L’annotazione nel repertorio del tribunale non sostituisce la presentazione formale, che si perfeziona con la materiale visione degli atti da parte dell’Amministrazione.

Infondata è anche la censura sull’omesso esame di un fatto decisivo: la CTR ha espressamente considerato la questione degli adempimenti non effettuati dalla cancelleria, escludendo che le violazioni di questi ultimi possano inficiare la pretesa impositiva.

Quanto alla misura dell’imposta, la Corte richiama il principio consolidato secondo cui il decreto di omologa del concordato con terzo assuntore va tassato in misura proporzionale ai sensi dell’art. 8 della Tariffa, in ragione degli effetti immediatamente traslativi, senza rilevanza del riferimento agli “atti di omologazione” di cui alla lett. g) (Cass. n. 3286 del 2018).

Gli ultimi due motivi, trattati congiuntamente perché correlati, colgono nel segno sul punto della base imponibile. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l’imposta è commisurata al valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti, con esclusione del contestuale accollo dei debiti collegato alla cessione (Cass. n. 11925 del 2021) e con esclusione dell’importo del debito accollato dal calcolo della base imponibile, derivando l’imposta dal solo valore dei beni ceduti (Cass. n. 31530 del 2023).

Ne consegue l’accoglimento dei motivi quinto e sesto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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