Imposta di registro, registrazione a debito e parte ammessa al patrocinio (Cass. civ. Sez. V n. 5879 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, qualora la parte vittoriosa sia ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in mancanza di richiesta di registrazione del provvedimento giudiziario è onere del cancelliere che dispone la registrazione d’ufficio, ex art. 10, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 131/1986, disporne la registrazione a debito. Ne consegue che la parte vittoriosa ammessa al beneficio non può ritenersi onerata del pagamento dell’imposta, che grava interamente sulla parte soccombente. Il principio opera anche nell’ipotesi di omessa registrazione a debito, che non può pregiudicare il soggetto ammesso al patrocinio.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla curatela di un fallimento un avviso di liquidazione di complessivi euro 17.170,00, per l’omessa registrazione di una sentenza del Tribunale civile di Catania. Con quella pronuncia, resa in un giudizio promosso dalla stessa curatela, il convenuto era stato condannato al pagamento di euro 455.413,70, oltre rivalutazione, interessi e spese, e il fallimento era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
La curatela impugnava l’atto, eccependo l’errata applicazione dell’art. 132 del d.P.R. n. 115/2002 e invocando il combinato disposto degli artt. 59 del d.P.R. n. 131/1986 e 132 del d.P.R. n. 115/2002, secondo cui, quando il beneficiario risulti vittorioso, le spese di giustizia gravano esclusivamente sulla parte soccombente. La CTP accoglieva il ricorso; la CTR della Sicilia, sezione di Catania, riformava la decisione dichiarando legittimo l’atto opposto, con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Avverso la sentenza d’appello la parte contribuente proponeva ricorso per cassazione con unico motivo, deducendo la violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e censurando la decisione della CTR, che aveva ravvisato una responsabilità solidale della curatela per la mancata richiesta di registrazione a debito da parte della cancelleria, nonostante l’ammissione al beneficio.
La Corte richiama il comma 1 dell’art. 59 del d.P.R. n. 131/1986, che impone la registrazione a debito delle sentenze nei procedimenti in cui siano interessate le amministrazioni dello Stato e le persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, quando gli atti siano formati d’ufficio o nell’interesse di detti soggetti. Richiama altresì l’art. 132 del d.P.R. n. 115/2002, che disciplina la prenotazione a debito nel solo caso di compensazione delle spese, con pagamento del rimanente a carico dell’altra parte.
Il Collegio osserva che, nella specie, la sentenza non era stata registrata e l’avviso di liquidazione conseguiva proprio a tale omissione, mentre la parte ammessa al beneficio era risultata vittoriosa. Sul piano sistematico la Corte richiama il principio già espresso in tema di atti giudiziari, secondo cui compete al cancelliere, ex art. 10, lett. c), del d.P.R. n. 131/1986, richiedere la registrazione a debito del provvedimento e, ove si debba recuperare l’imposta all’esito del contenzioso, procedere alla riscossione.
Da tale premessa la Corte fa discendere il principio secondo cui, in mancanza di richiesta di registrazione, è onere del cancelliere che dispone la registrazione d’ufficio disporne la registrazione a debito; la parte vittoriosa ammessa al patrocinio non può dunque essere onerata dell’imposta, che grava interamente sulla parte soccombente. La CTR ha quindi errato nell’applicare gli artt. 59 del d.P.R. n. 131/1986 e 132 del d.P.R. n. 115/2002.
Accolto il ricorso, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., con accoglimento del ricorso originario e annullamento dell’avviso di liquidazione. Le spese di merito sono compensate; quelle di legittimità seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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