Notifica del ricorso per cassazione inesistente senza deposito dell’avviso di ricevimento (Cass. civ. Sez. 5 n. 16871 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la notificazione deve ritenersi inesistente in difetto della prova del perfezionamento, che richiede la produzione dell’avviso di ricevimento delle raccomandate, non essendo a tal fine sufficiente la relata di notificazione apposta sull’atto né potendosi fare ricorso a presunzioni o a ricerche integrative. L’accertamento della mancata allegazione di tali avvisi all’originale del ricorso e della mancata presenza nel fascicolo telematico comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza che rilevi l’astensione dal contraddittorio della parte intimata, con conseguente esonero dalle spese processuali.
Il Fatto
Una contribuente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, accogliendo l’appello dalla stessa presentato avverso la pronuncia di primo grado, l’aveva invece condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito.
Nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, la ricorrente deduceva un unico motivo di censura, relativo alla liquidazione delle spese operata dal giudice d’appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, in sede di esame preliminare, ha rilevato una questione di natura processuale, assorbente rispetto al merito delle censure proposte.
Dall’esame degli atti, sia del fascicolo cartaceo sia di quello telematico, è emerso che all’originale del ricorso non erano stati allegati gli avvisi di ricevimento delle raccomandate di cui alla relata di notificazione apposta sull’atto. Tale carenza non poteva ritenersi sanata dalle risultanze del sistema informativo della Corte, non risultando “caricato” alcun avviso di ricevimento, né dalla redazione di un’attestazione di cancelleria, datata 21 maggio 2026, circa la mancanza della notifica.
La Corte ha precisato che la prova della notificazione del ricorso per cassazione non può essere surrogata dalla relata di notificazione dell’ufficiale giudiziario, la quale costituisce atto ricognitivo di attività compiute, né da tentativi di ricerca d’ufficio.
Difettando la dimostrazione dell’avvenuta consegna dell’atto al destinatario, la notifica del ricorso è stata pertanto qualificata inesistente, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso. In assenza di attività difensiva della parte intimata, nessuna statuizione è stata adottata in ordine alle spese di lite.
La società ricorrente è stata infine dichiarata tenuta al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
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Nota della Redazione
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