Valido l’avviso che non replica analiticamente alle osservazioni del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 5901 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l’avviso di accertamento che non menzioni né espliciti la valutazione delle osservazioni presentate dal contribuente ai sensi dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000. La nullità dell’atto impositivo consegue soltanto alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge, oppure, in difetto di previsione, allorché ricorra una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di effetti da parte dell’atto cui ineriscono. L’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo di valutare le osservazioni del privato, ma non quello di esplicitarne l’esito nell’atto impositivo. Ne deriva che la sentenza che sanzioni con la nullità l’atto per difetto di analitica controdeduzione alle osservazioni del contribuente viola la norma richiamata.

Il Fatto

Una associazione culturale era destinataria di un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009, ai fini IRES, IRAP e IVA. L’Ufficio aveva disconosciuto la natura non lucrativa dell’ente, facendo emergere lo svolgimento di un’attività di ristorazione e intrattenimento musicale rivolta a clienti.

La contribuente impugnava l’atto davanti al giudice di prossimità, che non ne accoglieva le ragioni. La sentenza d’appello riformava invece la pronuncia di primo grado, rilevando sul piano formale che l’Amministrazione non aveva compiutamente e analiticamente controdedotto alle osservazioni del privato presentate nel percorso endoprocedimentale. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo; la parte contribuente restava intimata.

La Motivazione della Corte

Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. L’Agenzia censura la sanzione di nullità comminata all’atto impositivo che non abbia risposto analiticamente alle osservazioni del privato dopo la comunicazione del processo verbale di constatazione.

La Corte ricostruisce un indirizzo consolidato. Già in precedenza si era affermato che, in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l’avviso che non menzioni le osservazioni del contribuente, poiché la nullità consegue solo alle irregolarità per cui sia espressamente prevista dalla legge oppure, in difetto, alla lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di effetti da parte dell’atto (Cass. V, n. 3583/2016).

Il principio è stato poi precisato nel senso che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare le osservazioni, ma non di esplicitarne la valutazione nell’atto impositivo (Cass. VI-5, n. 8378/2017). L’indirizzo è stato confermato anche di recente (Cass. T, n. 12343/2024).

Su queste basi il ricorso è fondato. La sentenza impugnata, che aveva fatto discendere la nullità dell’atto dal solo difetto di analitica controdeduzione, si pone in contrasto con la norma richiamata. La Corte pertanto cassa la decisione e rinvia al giudice di merito, in diversa composizione, perché si uniformi ai principi esposti, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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