Limiti esterni della giurisdizione contabile e sindacato delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 5900 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., è circoscritto all’osservanza dei limiti esterni della giurisdizione e non si estende, neppure dopo l’inserimento della garanzia del giusto processo, alle asserite violazioni di legge sostanziale o processuale concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale. L’eccesso di potere giurisdizionale, categoria di fonte giurisprudenziale collocata fra il settimo e l’ottavo comma dell’art. 111 Cost., è ravvisabile nelle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, per invasione della sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, per arretramento, ovvero per violazione dei limiti esterni. Esula da tale ambito l’errata interpretazione delle norme sostanziali e processuali, nonché il diniego di giustizia conseguente a un preteso stravolgimento delle norme di riferimento, nazionali o unionali. Il confine con l’errore di giudizio è superato solo in caso di radicale infedeltà del giudicante alla disposizione di legge.
Il Fatto
Un privato, nella duplice veste di persona fisica e di legale rappresentante di una società, era stato condannato dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige, al pagamento in favore del Ministero dello Sviluppo Economico della complessiva somma di euro 300.000,00. L’azione erariale muoveva dall’indebita percezione di finanziamenti previsti dal Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione a favore delle emittenti locali, erogati sulla base di domande di contributo per le annualità 2017 e 2018 recanti dati non veritieri.
La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, dichiarava inammissibile l’appello perché notificato oltre il termine breve, spirato il 17 ottobre 2022 a fronte della notificazione della sentenza di primo grado avvenuta il 18 luglio 2022 ai sensi dell’art. 178 del codice della giustizia contabile. Escludeva, inoltre, che il deposito dell’atto non notificato, effettuato il 13 ottobre 2022, potesse impedire il passaggio in giudicato della decisione, e riteneva idonea la notificazione a mezzo PEC a far decorrere il termine. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo eccesso di potere giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno ribadito che il controllo demandato alla Suprema Corte sulle pronunce dei giudici speciali è limitato ai limiti esterni della giurisdizione, non estendendosi alla nomofilachia né alla legittimità comunitaria, convenzionale e costituzionale delle norme di rito e di merito applicate dal giudice contabile. L’assetto pluralistico delle giurisdizioni assegna alla Cassazione il ruolo di organo regolatore della giurisdizione, non di garante ultimo della legalità dell’esercizio.
Il ricorrente aveva dedotto che la sentenza impugnata, valorizzando la sola ricezione dell’atto a mezzo PEC, avrebbe introdotto una disciplina inesistente, invadendo la sfera riservata al legislatore. La Corte ha replicato che la Sezione centrale non ha affatto affermato l’irrilevanza delle formalità della notificazione, ma ha accertato il rispetto delle relative formalità, pur senza richiamare le disposizioni sulle notificazioni telematiche. Il motivo è dunque inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della pronuncia.
Quanto al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, la Corte lo ha escluso ricordando che non costituisce un meccanismo automaticamente attivabile a richiesta delle parti, spettando al giudice valutarne la necessità. Nel caso di specie la questione era già stata oggetto di pronuncia della CGUE nella sentenza Randstad Italia SpA del 21 dicembre 2021, C-497/20, che ha riconosciuto coerente con gli artt. 52, par. 1, e 47 della Carta la lettura riduttiva dell’art. 111, comma 8, Cost.
La Corte ha inoltre richiamato la Corte costituzionale n. 6 del 2018, che in dissenso con la concezione dinamica o evolutiva della giurisdizione ha escluso la compatibilità con la lettera e lo spirito della norma costituzionale di un sindacato sugli errori di rito e di merito. Quanto all’arretramento, esso è configurabile solo in presenza di un rifiuto astratto di pronunciare sulla domanda, non quando la negazione della tutela derivi dall’inesatta interpretazione delle norme o dalla non corretta valutazione degli elementi in fatto.
Il ricorso, in conclusione, è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento di euro 4.000,00 in favore della Cassa per le ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., non essendo stato osservato l’avviso della proposta di definizione accelerata.
Nota della Redazione
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