Autosufficienza del ricorso: relate notificatorie da trascrivere integralmente (Cass. civ. Sez. V n. 3710 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, qualora si contesti la ritualità della notifica della cartella di pagamento, il principio di autosufficienza impone la trascrizione integrale delle relate e degli atti del procedimento notificatorio. Il motivo che ometta tale adempimento è inammissibile per difetto di specificità. La censura non può essere scrutinata quando la verifica della sua fondatezza richieda l’accesso a fonti esterne al ricorso. La regola processuale opera anche quando la doglianza investa il rispetto del termine decadenziale previsto per la notifica della cartella esattoriale. Il giudice di legittimità non supplisce alla carenza rappresentativa della parte.

Il Fatto

La vicenda origina da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Mod. Unico 2008, con cui erano stati recuperati IRAP e IVA per l’anno di imposta 2007. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso rilevando la decadenza dal potere di notifica.

La società di riscossione proponeva appello, rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Messina con sentenza n. 698/02/2020, depositata il 4.02.2020. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mentre il contribuente è rimasto intimato e l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973. La ricorrente sostiene che la notifica della cartella eseguita a mezzo del servizio postale si perfeziona in momenti diversi per il notificante e per il destinatario. Poiché per il notificante gli effetti si producono al momento della consegna dell’atto al personale postale, la spedizione del 29.12.2011 avrebbe rispettato il termine decadenziale, a nulla rilevando la ricezione del 12.01.2012.

La Corte non entra nel merito della questione, perché il motivo è inammissibile per difetto di specificità. Il ricorrente non ha riportato nel contenuto del ricorso le parti della notificazione della cartella oggetto di contestazione. La censura, dunque, resta priva del supporto documentale necessario al suo esame.

Il principio applicato è quello di autosufficienza del ricorso per cassazione. Quando si contesta la rituale notifica delle cartelle di pagamento, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio. Solo così il giudice di legittimità può verificare la fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza accedere a fonti esterne allo stesso.

La Corte richiama sul punto Cass. n. 31038 del 30/11/2018, espressione di un orientamento più volte ribadito. Il ricorso è pertanto rigettato. Nulla è disposto sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo le altre parti svolto alcuna difesa. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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